Con la sentenza 20451 del 6 ottobre, la Corte di cassazione ha sancito, con orientamento nuovo, che non sono deducibili i costi sostenuti quando superiori a quelli di mercato. In tal caso, se non adeguatamente giustificati, tali componenti negativi di reddito possono essere considerati dall’Amministrazione finanziaria come fittizi.

I dati del processo
La vicenda riguarda un istituto di credito Spa che aveva acquistato da una banca consociata dei titoli a prezzi molto superiori ai valori correnti di mercato, i cui costi, insieme ad altri cespiti, erano stati iscritti in bilancio. L’ente impositore aveva perciò provveduto a tassare le poste riconosciute fiscalmente indeducibili. Le somme contestate attenevano specificamente a interessi passivi, ad acquisto titoli a costi non di competenza dell’anno.
Impugnato l’atto di accertamento, la società otteneva giudizio favorevole per i primi due cespiti, con sentenza poi confermata in appello.

Nel conseguente ricorso in Cassazione, l’Amministrazione finanziaria denuncia, sotto entrambi i profili, violazione dell’articolo 75, comma 5, del Dpr 917/1986 – il quale all’epoca dei fatti disponeva che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza – sostenendo, riguardo a entrambi i costi (interessi passivi e acquisto titoli), che le operazioni di aggiustamento contabile, in mancanza di reale esecuzione, erano dovute al presumibile fine di effettuare un finanziamento alla consociata. Sicché, per la ricorrente, “una volta scoperto che i costi non sono effettivi, cioè non attengono a operazioni economico finanziarie reali, questi costi non sono deducibili”.

La decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso palesemente fondato da entrambi i punti di vista censurati.
Con riferimento alla posta iscritta a bilancio e portata in deduzione dal reddito come interessi passivi, la sentenza dà atto che è stato pacificamente accertato, in sede processuale, che nel rapporto tra i due istituti di credito la somma di cui trattasi non è mai stata corrisposta né a titolo di interessi passivi né sotto diversa forma, anche considerando che la stessa banca non ha mai compiuto operazioni suscettibili di determinare un suo debito per interessi. Tale sola circostanza fattuale è già sufficiente per la Cassazione a confermare la legittimità della ripresa a tassazione.

Comunque, aggiunge che, a tal fine, è priva di pregio l’asserzione secondo cui, ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Dpr 917/1986, l’imputazione del cespite al conto economico sarebbe condizione necessaria e sufficiente per la deducibilità degli elementi negativi del reddito di impresa, in quanto la norma attribuisce, in ogni caso, al Fisco il potere di negare la deducibilità di spese inesistenti, anche se iscritte in bilancio al conto delle perdite. E proprio per il carattere fittizio dell’iscrizione a bilancio (interessi passivi mai corrisposti e mai maturati), la posta non può essere giustificata ai fini fiscali a favore del contribuente, ostandovi proprio il richiamato articolo 75 del Tuir.

Analogamente fondato è il motivo del ricorso relativo ai titoli acquistati per valori superiori a quelli correnti, considerato che anche qui è pacifico che la spesa iscritta a bilancio non era veritiera, dal momento che il sovraprezzo non aveva funzione di corrispettivo ma di finanziamento indiretto alla banca collegata, presumibilmente gratuito.

Al riguardo, vige il principio, disatteso dalla sentenza impugnata, fissato dall’articolo 9, comma 3, del Dpr 917/1986, che per la valutazione, a fini fiscali, delle varie prestazioni costituenti le componenti attive e passive del reddito è necessario il riferimento al “valore normale” di mercato per i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura presi in considerazione dal contribuente. Perciò, il Fisco non può considerare legittimamente appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato (Cassazione 10802/2002).

Da ciò, il convincimento del giudice di merito, che ha affermato l’insindacabilità del prezzo dichiarato dalle parti, è privo di fondamento, considerato che, trattandosi di un’alterazione ingiustificata del costo, è indiscutibile la sua non inerenza e comunque la mancanza di prova in ordine a tale requisito. E’ noto, infatti, che nell’accertamento del reddito d’impresa il principio di inerenza, stabilito ai fini della riferibilità dei componenti negativi per la determinazione dell’imponibile, accorda la deducibilità dei costi sulla base dell’effettività specifica storica (Cassazione 16826/2007). E l’inerenza non è altro che la relazione tra il concetto di spesa e l’impresa, per cui il costo assume rilevanza, non tanto per la sua esplicita diretta connessione a una precisa componente di reddito, bensì in virtù della correlazione con un’attività potenzialmente idonea alla produzione di utili (Cassazione 16824/2007).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top