Domanda
L'art. 2476 del codice civile disciplina la responsabilità degli amministratori e al comma 7 estende tale responsabilità anche ai soci. Nel caso in cui un socio riveste anche la carica di amministratore, quale responsabilità è possibile attivare? Quella dell'amministratore, quella del socio o entrambe?

Risposta
L'art. 2476, comma 7, c.c. stabilisce che sono "solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi".
Tale responsabilità è applicabile nei casi di effettiva ingerenza nella gestione sociale da parte del socio.
In ogni caso, la responsabilità del socio resta circoscritta al pregiudizio derivante da operazioni realizzate con la partecipazione degli amministratori. A tal proposito è opportuno ricordare che la partecipazione degli amministratori può consistere nell'assunzione di una determinata decisione successivamente approvata dai soci, ovvero nell'esecuzione di una decisione assunta dai soci stessi, autonomamente o in accordo con gli stessi amministratori.
La responsabilità del socio ha natura accessoria rispetto a quella degli amministratori. Di conseguenza, questa non è configurabile in assenza di una responsabilità anche degli amministratori.
Infine, affinché si possa configurare una responsabilità del socio è necessario che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche un amministratore della società: in tal caso, infatti, l'amministratore risponderebbe dei danni cagionati dalla propria condotta ai sensi dell'art. 2476, comma 1 (responsabilità verso la società) e comma 6 c.c. (responsabilità verso il singolo socio o un terzo), in forza della titolarità del potere/dovere di amministrazione.
Fatte queste premesse, nei confronti del socio di una S.r.l. che rivesta anche la carica amministratore potrà essere attribuita solo la responsabilità derivanti da tale carica.


Fonte: IPSOA

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