Domanda
Visto l'art. 6, c. 2, DL n. 78 del 31 maggio 2010, la circ. Min. 40 del 23.12.2010, si chiede se un Ente di diritto privato (fondazione-casa di riposo con attività agricola secondaria) può non applicare il limite di euro 30 (previsto dall'art. 6, c. 2) relativo ai gettoni di presenza pagati agli amministratori ovvero attribuire agli stessi un compenso, tenuto conto che l'Ente riceve i seguenti contributi: - contributi P.A.C. dalla Cee per l'attività agricola; - contributi in conto interessi per acquisto di attrezzature (L. Sabbatini); - contributi USUR per l'assistenza domiciliare, determinati in ragione del personale sanitario applicato nella casa di riposo; - contributi USUR per i servizi di tipo sanitario resi agli ospiti e determinati in ragione delle relative presenze giornaliere.

Risposta
L'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica.
Pertanto, la stessa può dar luogo solo ed esclusivamente al rimborso delle spese sostenute se, ovviamente, le medesime risultano espressamente previste dalla vigente normativa.
Se ai fini gestionali, già risultano operativi dei gettoni di presenza, gli stessi non possono superare l'entità di 30,00 euro a seduta giornaliera, tenendo in considerazione che l'eventuale accertata violazione non solo determina la concretizzazione della cosiddetta "responsabilità erariale", ma può far rilevare la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.
Il disposto normativo citato, tra l'altro, stabilisce che gli enti privati che non si adeguano non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in relazione alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si devono considerare esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e, comunque:
- le università;
- gli enti e le fondazioni di ricerca;
- gli organismi equiparati ai predetti;
- le camere di commercio;
- gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria;
- gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- le Onlus;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante;
nonché le società.
La portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (esclusi, i ogni caso, i contributo "una tantum").
A questo punto viene spontanea una domanda: è ancora possibile o meno riconoscere una indennità di carica ai componenti del consiglio di amministrazione di un'istituzione o ente?
Al riguardo, si è anche pronunciata la Sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia (parere 23 dicembre 2010, n. 1065), secondo la quale, dopo il D.L. 78/2010, non è più possibile riconoscere un'indennità ai componenti del consiglio di amministrazione e nemmeno al presidente di un'istituzione o di un ente che gode di contributi revenienti dalle casse e/o da finanze pubbliche, specialmente se l'ente o l'istituzione risulta costituita e/o disciplinata ai sensi dell'articolo 114 del Tuel.
Allo stato attuale, pertanto, si ritiene corretto attenersi a questa interpretazione, salvo poter dimostrare che la fondazione non beneficia di contributi a carico delle finanze pubbliche.


Fonte: IPSOA

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