Domanda
I soci di una società di persone possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni penali che conseguono ad inadempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal decreto 81 del 2008 cosiddetto Testo Unico?

Risposta
In materia penale, come è quella prevenzionistica relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, anche quando attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria, la responsabilità per le condotte illecite rilevate dal personale ispettivo è personale di ciascuno dei soggetti che, in qualità di datore di lavoro, avrebbero dovuto e potuto agire diversamente, tenendo la condotta doverosa o non ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell'azienda nella quale le violazioni vengono ad essere riscontrate e debitamente accertate.
L'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008, peraltro, disciplina espressamente i requisiti legali della delega di funzioni in materia di sicurezza, che è ammessa entro limiti precisi e tassativi, con adeguata e tempestiva pubblicità, e deve possedere i seguenti elementi oggettivi:
a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
In mancanza della delega realizzata e prodotta come sopra indicato, ciascuno dei soci della società di persone, quale datore di lavoro, potrà essere chiamato a rispondere delle violazioni prevenzionistiche rilevate dagli organi di vigilanza, fatta salva la dimostrazione di una obiettiva insussistenza della responsabilità personale colpevole che però potrà essere offerta esclusivamente durante il procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria e non già nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 758/1994.
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top