A meno di un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, Dl 138/2011), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 45/E del 12 ottobre, indica la via maestra da seguire per rimanere nel perimetro della correttezza. Le indicazioni spaziano dal momento di effettuazione delle operazioni a come comportarsi in presenza di acconti e fatture anticipate o a esigibilità differita, dai consigli indirizzati ai commercianti al minuto alla correzione degli errori. Infine, si occupa di alcuni settori particolari che già applicano l’imposta in maniera “particolare”.

Extratime per regolarizzare le sviste
Il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17 settembre con la vecchia aliquota, fissato in prima battuta con il comunicato stampa diramato all’alba dell’entrata in vigore della nuova Iva nella scadenza della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile, con la circolare odierna viene dilatato.
Le nuove date sono il 27 dicembre e il 16 marzo, che corrispondono rispettivamente al termine di versamento dell’acconto Iva e a quello di liquidazione annuale. In particolare, per i mensili, il termine del 27 dicembre riguarda la regolarizzazione delle fatture emesse entro novembre, per i trimestrali, quelle fino a settembre. Stessa differenziazione relativamente alla scadenza del 16 marzo che, per i mensili, si riferisce alle fatture di dicembre, per i trimestrali, a quelle del quarto trimestre.
Questo vale, naturalmente, per cedenti e commissionari, ma come devono regolarsi i contribuenti destinatari delle fatture in argomento? Questi ultimi, se non ricevono la fattura integrativa, hanno invece tempo fino al 30 aprile.

Il momento è “immutato”, per l’aliquota fa fede la data
Sul quando si deve ritenere effettuata l’operazione, la circolare precisa che nulla è cambiato. Pertanto continuano a valere le norme di sempre, distinte a seconda che si tratti di cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari o importazioni. A operazione realizzata, l’imposta diventa esigibile.
Ma lo scenario Iva è vasto e complesso, per cui, anche antecedentemente al ritocco dell’aliquota ordinaria, le relative norme consentivano (e consentono) di considerare un’operazione effettuata pure quando, prima ancora del perfezionamento dell’evento, veniva emessa fattura o pagato il corrispettivo ( in tutto o in parte).
Tanto premesso, nella circolare si legge che se gli acconti con l’aliquota del 20% sono stati pagati entro il 16 settembre, non c’è alcun bisogno di effettuare correzioni. Analogo discorso va fatto per le fatture, anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio si concretizzano dopo tale data di confine.

Commercianti al minuto: la questione è matematica
Di regola i commercianti al minuto incassano i corrispettivi comprensivi dell’Iva. Questi, per determinare l’importo da versare, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dalle somme ricevute.
I metodi per eseguire tale operazione sono due, quello della “percentuale di scorporo” (il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale in base all’aliquota applicabile) oppure il “metodo matematico”.
Con l’introduzione della nuova aliquota, quest’ultimo diventa l’unico applicabile. In pratica l’imponibile si determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).
In ogni caso, se per difficoltà tecnico- procedurali, il commerciante applica il metodo delle “percentuali di scorporo”, gli errori potranno essere corretti nei modi e nei tempi già descritti.

Esigibilità differita: lo Stato va salvaguardato
In deroga al criterio generale di esigibilità dell’Iva, per alcune particolari tipologie di operazioni espressamente individuate dall’articolo 6 del Dpr 633/1972, come quelle nei confronti dello Stato, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del relativo corrispettivo e non al momento di consegna o spedizione. Questo per evitare che il fornitore diventi debitore del tributo prima ancora di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.

Per salvare gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici, la circolare fornisce un’interpretazione logico-sistematica (e non letterale) dell’articolo 2, comma 2-quater, Dl 138/2011. In pratica per le operazioni effettuate con tali enti è sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre, per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20% anziché di quella del 21. Mentre, la relativa registrazione può avvenire in un momento successivo.

Il documento di prassi si sofferma, tra l’altro, su particolari settori che applicano l’imposta seguendo meccanismi “speciali”, a tutti offre una soluzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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