Domanda
Un ente ecclesiastico con intesa gestisce, con attività e contabilità separata, una casa di riposo e devolve prevalentemente il 5 per mille attribuito a favore di bisogni specifici di una comunità africana. Posto che per la casa di riposo le norme applicabili sono anche quelle proprie che disciplinano le ONLUS, si chiede se l'ente ecclesistico debba essere iscritto all'anagrafica delle ONLUS e, se, in caso negativo, l'eventuale costituzione di un ramo ONLUS separato dall'attività istituzionale e da quelle commerciali, con una propria gestione autonoma, sottoposta però al controllo dell'ente ecclesiastico pone problemi di legitimità e/o solleva altre problematiche fiscali.

Risposta
L'argomento posto nel quesito dal gentile lettore è di rilevante interesse ma presenta diverse difficoltà interpretative; è, pertanto, difficile fornire una risposta esaustiva.
L'istituzione dell'anagrafe Onlus, ex art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997, non ha effetti soltanto dichiarativi dello status di organizzazione priva di lucro con finalità di utilità sociale, ma anche costitutivi, tant'è che la stessa disposizione in esame demanda all'Agenzia delle Entrate il compito di verificare, anche successivamente all'iscrizione, la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 10 dello stesso corpus normativo. Infatti, la perdita dello status di Onlus non ha soltanto risvolti di carattere fiscale, ma si traduce in una perdita d'immagine e di una serie di benefici previsti dalla legge ad altri fini. Il perno intorno cui ruota tale ricostruzione interpretativa è l'idea secondo cui l'iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe Onlus attiene a una situazione giuridica soggettiva dell'Ente, costitutiva di un vero e proprio status e come tale il relativo provvedimento è di carattere prodromico rispetto alla fruizione del relativo trattamento tributario concernente singole esenzioni od agevolazioni, che pur sempre devono essere connesse al singolo rapporto giuridico d'imposta. Secondo autorevole dottrina l'iscrizione nell'anagrafe Onlus non avrebbe carattere solamente tributario ma avrebbe una valenza giuridica più ampia, addirittura tale da far parlare di un vero e proprio status.
Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS sia necessaria; bisogna però comprendere se l'ente ecclesiastico ha i requisiti necessari per ottenere lo status di ONLUS perché dal quesito non appare chiaro.
Si ritiene che se vi sono i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460/1997, non sia necessario costituire un ramo ONLUS come quello indicato dal gentile lettore; sulla specificità dell'argomento, però, non si è riscontrato nella prassi ministeriale consultata alcuna interpretazione, a parte la recente circolare n.38/E del 1 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate. In tale occasione i tecnici ministeriale hanno affermato che, alla luce delle diverse formule organizzative e delle mutate esigenze gestionali che hanno interessato negli ultimi tempi il terzo settore, un diverso orientamento interpretativo in base al quale gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad) ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all'art. 10, comma 10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell'ente ONLUS.
Alle stesse conclusioni si perviene anche nel caso delle fondazioni ONLUS, qualora l'organo esecutivo sia formato in maggioranza da soggetti scelti dagli enti pubblici o dalle società commerciali che hanno costituito le medesime fondazioni.
In ogni caso, sempre secondo la circolare, l'amministrazione finanziaria ritiene che gli "enti esclusi" dalla qualifica di ONLUS possano costituire (o partecipare ad) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, a prescindere dalla circostanza che i medesimi "enti esclusi" intervengano o meno nell'assunzione delle determinazioni della ONLUS stessa.


Fonte: IPSOA

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