Si decade dalle agevolazioni “prima casa” in caso di vendita per trasferimento della residenza all’estero dove dovrà essere acquistata una nuova casa da adibire ad abitazione principale?

Si decade dalle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi “… di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici … prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”. La decadenza viene esclusa “… nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 31/ 2010, l’immobile acquistato in uno Stato estero non determina la decadenza dall’agevolazione prima casa, se “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.


Fonte: Agenzia Entrate

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