Con la Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi interpretativi e le problematiche applicative relativi alla possibilità, per i contribuenti, di usufruire dei benefici del ravvedimento operoso. In particolare, la risoluzione distingue il “ravvedimento parziale” dalla “rateizzazione delle somme da ravvedimento”, chiarendo che il ravvedimento della violazione non si perfeziona con il versamento della prima rata di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro il termine previsto dalla norma. Di conseguenza, il contribuente non può beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle rate successive siano eseguiti oltre tale termine. Per essere valido il “ravvedimento parziale”, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito versato tardivamente, che non siano intervenuti controlli fiscali e non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento stesso.

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