Dal 2008 esiste un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che, a livello aziendale, ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’agevolazione consiste in una tassazione agevolata delle somme ricevute, entro i seguenti limiti:
• 3.000 euro lordi, per l’anno 2008;
• 6.000 euro lordi, per gli anni 2009 e 2010.
Su queste somme è dovuta un’imposta del 10% che sostituisce l’Irpef e le addizionali regionali e comunali.
Il beneficio spetta ai lavoratori del settore privato che nell’anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore ai seguenti importi:
• 30.000 euro lordi, nel 2007;
• 35.000 euro lordi, negli anni 2008 e 2009.
È comunque possibile, per il lavoratore che lo ritiene, rinunciare al regime fiscale agevolato, se questo è meno favorevole della tassazione ordinaria.

Il decreto legge n. 78 del 2010 (art. 53) ha prorogato questo regime fiscale fino al 2011, introducendo qualche novità.
Nell’anno 2011 è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato solo per i premi di produttività erogati in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (anche preesistenti), sempre connessi a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività
e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Per maggiori dettagli sugli istituti agevolabili e sui casi particolari, si rinvia alla circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Inoltre, l’agevolazione è riservata ai soli lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente (riferito all’anno 2010) non superiore a 40.000 euro e nel limite di un importo massimo annuo di 6.000 euro.
La legge di stabilità 2011 dà attuazione all’art. 53, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, confermando, per il 2011, la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati, nei limiti e alle condizioni sopra indicate, un’imposta del 10% che sostituisce l’Irpef e le addizionali
regionale e comunale.

Il regime agevolato dei premi di produttività può essere applicato anche alle retribuzioni corrisposte negli anni 2009 e 2010 per le prestazioni di lavoro straordinario e lavoro notturno, se da queste attività deriva per l’azienda un incremento della produttività.
Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell’Irpef ordinaria (che prevede un’aliquota minima del 23%) e delle addizionali, anche i compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario e per il lavoro notturno.
Restano esclusi dal beneficio i dipendenti della Pubblica amministrazione.

Può essere applicata l’imposta sostitutiva del 10% a qualsiasi forma di lavoro straordinario, purché l’azienda dimostri che esso è ricollegato a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Non è possibile ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma solo quando esiste un nesso tra il lavoro straordinario stesso e gli incrementi di produttività. Questa correlazione deve essere documentata e trovare riscontro in una specifica documentazione proveniente dall’azienda che può consistere, per esempio:
• in una comunicazione scritta al lavoratore nella quale è indicata la motivazione della somma corrisposta;
• in una dichiarazione con la quale l’azienda attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’azienda non deve invece dimostrare che l’incremento di produttività ha prodotto un utile.

Anche i compensi erogati per lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (anziché a tassazione ordinaria). L’agevolazione è sempre subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Rientrano nell’agevolazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.
Per quanto concerne il lavoro organizzato su turni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• se il turno di lavoro ricade durante l’orario diurno, il lavoratore turnista può usufruire del regime agevolato in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno;
• se il lavoratore presta lavoro notturno - così come individuato dalla contrattazione collettiva - il lavoratore può usufruire della tassazione agevolata con riferimento all’intero compenso percepito (retribuzione ordinaria più maggiorazione).

Sono ammessi al regime agevolato (con riferimento sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) anche i lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e coloro che, occasionalmente, si trovano a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento alle retribuzioni che negli anni passati (periodi d’imposta 2008 e 2009) sono state assoggettate a tassazione ordinaria – anziché all’imposta sostitutiva del 10% – la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83 del 17 agosto 2010 ha precisato che i lavoratori dipendenti possono comunque far valere la tassazione più favorevole.
In particolare, è possibile:
• produrre una dichiarazione dei redditi integrativa per gli anni interessati
• presentare un’istanza di rimborso secondo quanto prevede l’articolo 38 del Dpr 602/73.
Il datore di lavoro dovrà ovviamente certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato l’imposta sostitutiva.

Considerate le difficoltà operative richieste per permettere ai dipendenti di poter fruire della tassazione agevolata anche per gli anni passati, rappresentate dalle associazioni dei datori di lavoro, dai sindacati e dalla Consulta dei Caf, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 27 settembre 2010 ha indicato
una strada più agevole e semplificata.
In particolare, è possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate, per entrambi i periodi d’imposta 2008 e 2009, attraverso i modelli di dichiarazione e di certificazione, opportunamente integrati, che si utilizzano nel 2011.
Pertanto, il datore di lavoro indica nel Cud 2011 le somme erogate ai dipendenti negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, o per lavoro straordinario, assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
Il dipendente, in tal modo, ha la possibilità di recuperare il proprio credito attraverso la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).


Fonte: Agenzia Entrate

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