Con la Norma di Comportamento n. 181 emanata l’8 giugno 2011, l'Associazione Italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) ha illustrato il trattamento civile e fiscale dell'avviamento in caso di conferimento d’azienda. In particolare, l'Associazione ha precisato che l'avviamento non può mai costituire un elemento che può "circolare autonomamente": l'azienda che viene conferita è costituita necessariamente anche dall'avviamento stesso. Pertanto, per il conferitario, nella propria contabilità, dovranno essere rilevati i medesimi valori che prima sussistevano in capo al conferente. Dal punto di vista fiscale, invece, sarà possibile dedurre l'ammortamento relativo all'avviamento per gli stessi importi e negli stessi limiti che trovavano applicazione per il conferente, secondo le modalità previste dall'art 176 del TUIR. In capo al conferente, l'avviamento non figurerà più né civilisticamente, né fiscalmente.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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