I contribuenti che effettuano alcune spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per il pagamento degli interessi sul mutuo dell’abitazione, per l’istruzione, possono usufruire di significative riduzioni dall’Irpef annualmente dovuta.
Queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere mediante una detrazione dall’imposta dovuta.
Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell’anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio “di cassa”).
Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).
Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l’onere è sostenuto nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori.
Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50% devono annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta.
La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Nel caso di rimborsi ricevuti da enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, i rimborsi della Asl o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere considerate “rimaste a carico del contribuente” e, quindi, non danno diritto alla detrazione.
La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro dal loro ammontare complessivo.
Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.
Ovviamente, se l’insieme delle spese sostenute nell’anno non supera l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.
La detrazione si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di
integrazione.
Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.
Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.
Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).
In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Per assicurare la privacy dei cittadini, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale non deve più riportare la denominazione commerciale del farmaco, in quanto si tratta di una “informazione sensibile” in grado di far conoscere a terzi lo stato di salute e la presenza di eventuali patologie. Sullo scontrino fiscale, la denominazione è stata sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l’indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale” o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Ad esempio, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
Allo stesso modo, la dicitura “ticket”, soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell’indicazione della natura del bene acquistato.

Con la circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell’età evolutiva) purché le stesse siano prescritte da un medico.
In precedenza, la circolare 21/E del 23 aprile 2010 aveva stabilito che le spese sostenute per prestazioni chiropratiche sono ammesse in detrazione se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (resta inteso che se il chiropratico è anche dottore in medicina può eseguire le prestazioni sotto la propria responsabilità).

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l’assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.
La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull’importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.
Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell’imposta
dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.
Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell’imposta che devono pagare:
se, ad esempio, risulta dovuta un’imposta di solo 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993
Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l’abitazione principale.
Dal 1º gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d’imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro), pertanto, l’importo massimo di detrazione di cui si può fruire è di 760 euro (19% di 4.000 euro).
A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l’acquisto.
La detrazione del 19% per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che:
• l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
• l’acquisto dell’immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.
Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.
In caso di contitolarità del mutuo, l’importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.
In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico, purché il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’unica abitazione di proprietà.
Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:
• dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
• nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
• al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
• se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’immobile non sia affittato.
Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d’imposta successivo non si potrà
più fruire della detrazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010).

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell’immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.
Pertanto, quando l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.
Per determinare la quota di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la formula seguente:

((costo acquisto immobile + oneri accessori) x interessi passivi pagati) / capitale erogato a titolo di mutuo

Nel caso in cui l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari dei quali uno fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).
La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.
L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
In quest’ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).
Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell’ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.
La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l’Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l’elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni Non Governative.
Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm 20/06/2000 nei Paesi non appartenenti all’Ocse.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, devolute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività
nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
La detrazione spetta a condizione che tali erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/1886.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta l’importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del Dpr 1409/63.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.
La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.
La detrazione d’imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dell’erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.
L’erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento
effettuato per il tesseramento al partito.

È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

È possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:
• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano
interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali di categoria.
Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle Onlus effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l’assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5
anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.
Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro ma solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In questo caso l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze c.d. “miste” è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopra indicati.

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l’iscrizione agli anni fuori corso.
Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l’iscrizione al dottorato di ricerca.
Per le spese relative all’iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro. Il beneficio
fiscale spetta per le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all’importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).
Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati
per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.
In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

È possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale.
Il beneficio spetta anche se il compenso al mediatore è stato corrisposto prima della stipula del rogito o della registrazione del preliminare: il requisito essenziale è che l’immobile sia stato effettivamente acquistato ed adibito ad abitazione principale.
L’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d’imposta.

È possibile fruire di una detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.
Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

È detraibile, nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta, l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2010 è consentito detrarre le spese sostenute e documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione dall’imposta lorda è pari al 20% degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.
Ai fini del riconoscimento della detrazione è necessaria:
• la documentazione attestante l’acquisto dell’apparecchio, costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell’acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;
• la documentazione attestante l’avvenuta sostituzione dell’elettrodomestico; a tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione (da esibire a richiesta) dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

Per le spese documentate, sostenute fino al 2010, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
La detrazione compete in un’unica rata, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore.
Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.
In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
• 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
• 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati,
è prevista la detrazione pari a 991,60 euro.
Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Una detrazione d’imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
• 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:
• abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
• il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
• la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2010 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione la detrazione non è ammessa.

Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.
Le principali condizioni e i limiti per fruire della detrazione sono i seguenti:
• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1º ottobre 2006, detto ammontare deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
• la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1º ottobre 2006, è del 36%;
• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani,
proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente
a 75 ed 80 anni;
• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

È prevista anche una detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed acquistati entro il 30 giugno 2013.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali (come individuati dall’art. 1117 del codice civile).
Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:
• eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
• realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
• esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) ha disposto che tale regime agevolato dell’Iva, il cui termine di scadenza era stato fissato al 31 dicembre 2011, debba considerarsi permanente.

Fino al 31 dicembre 2011 è prevista una detrazione del 55% per quei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
In sintesi, le agevolazioni sono quelle indicate di seguito.
A. È prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento
sono quelli definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
B. Per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti
a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, riportati in un’apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto
del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle
finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
C. Un’altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
D. Infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto
termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).
Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:
• per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
• per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione;
• per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, in cinque rate annuali di pari importo;
• per le spese sostenute nel 2011, in dieci rate annuali di pari importo.
Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.
Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.
Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l’acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell’edificio, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).


Fonte: Agenzia Entrate

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