Le “grandi imprese in crisi” sottoposte ad amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento dell’attività, sono tenute a presentare la denuncia dei redditi secondo la normale procedura, senza alcuno “spezzettamento” del periodo d’imposta.
E’ parte dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 64/E del 13 giugno.

L’istante riteneva che, in caso di amministrazione straordinaria, a differenza di quanto avviene per gli adempimenti Iva, che prevedono la presentazione di una dichiarazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la messa in liquidazione, per quanto riguarda l’Ires e l’Irap valesse, invece, il principio della continuità del periodo d’imposta.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che l’ammissione alla procedura straordinaria delle imprese in crisi può essere finalizzata alla ristrutturazione economica e finanziaria delle stesse, oppure alla cessione dei beni aziendali e quindi a una fase di liquidazione (Dl 347/2003). A tal fine, viene richiamato anche un documento di prassi sulle due finalità alternative perseguite dall’amministrazione straordinaria e le relative modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi (risoluzione 115/E del 2002).
In particolare, nel caso in cui il risanamento sia impossibile e si proceda alla liquidazione dell’impresa, il liquidatore presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione; e, successivamente, provvede alla dichiarazione relativa alla chiusura della liquidazione stessa (articolo 5 Dpr 322/1998).

Nel caso in esame, invece, poiché l’amministrazione straordinaria ha come obiettivo il risanamento della società con continuazione dell’esercizio d’impresa, la dichiarazione dei redditi è dovuta secondo le ordinarie modalità e l’istante non dovrà presentare alcuna dichiarazione per il periodo d’imposta antecedente all’ammissione della procedura.

L’Agenzia, infine, precisa che la prosecuzione dell’attività d’impresa determina anche ai fini Iva gli stessi effetti dell’Irap e dell’Ires: continuità del periodo d’imposta e, quindi, assolvimento degli obblighi dichiarativi in modalità ordinaria.

Pertanto, in presenza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria tramite la ristrutturazione economica e finanziaria (articolo 27, comma 2, lettera b) Dlgs 270/1999) è esclusa la presentazione della dichiarazione per il periodo antecedente l’apertura della liquidazione, sia riguardo all’Iva (articolo 74-bis Dpr 633/1972) sia in relazione a Ires e Irap.


Fonte: Agenzia Entrate

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