Domanda
Un commercialista, non iscritto ad alcun sindacato, applica ai propri dipendenti il CCNL Studi professionali. Una sua dipendente, assunta in qualità di apprendista in data 02.02.2004, confermata al termine di tale periodo l'01.11.2006, lamenta la mancata iscrizione alla Cadiprof, e per questi motivi chiede il pagamento degli arretrati di euro 13,00 mensili e la somma risarcitoria di euro 2.500,00, per due maternità, primo parto avvenuto il 23/02/2008, il secondo parto il 19/01/2009 - 1.000 euro per ogni parto più euro 250 per le spese sostenute nel primo anno di età dei figli -indennizzo che la Cadiprof le avrebbe erogato per tali eventi. Il titolare, le comunica che egli, non essendo iscritto ad alcun sindacato, non è tenuto all'iscrizione alla Cadiprof e tanto meno al pagamento di alcuna indennità

Risposta
Il c.c.n.l. 3 maggio 2006, rinnovato con accordo 11 luglio 2008, ha istituito a favore dei dipendenti dagli studi professionali una cassa di assistenza sanitaria supplementare, denominata C.A.DI.PROF., alimentata da contributi posti a carico dei datori di lavoro. L'importo unitario del contributo è fissato in 13 euro mensili da versare per 12 mensilità.

Per fornire una risposta al quesito formulato occorre verificare se la disciplina contrattuale di cui sopra vincoli, oltre ai datori di lavoro iscritti alle associazioni stipulanti, anche i datori di lavoro che, pur non essendo iscritti, applicano comunque di fatto ai propri dipendenti il trattamento derivante dal citato contratto nazionale di categoria.

Al riguardo si osserva che le disposizioni contrattuali relative - come quelle in esame - alla costituzione e al funzionamento di casse integrative di assistenza, non rientrano nella parte economico - normativa del contratto collettivo ma nella parte c.d. "obbligatoria", in quanto non disciplinano direttamente il rapporto di lavoro ma costituiscono obblighi per i soggetti collettivi contraenti.

Ciò premesso, se il datore di lavoro ha in concreto manifestato - in modo espresso o nei fatti attraverso comportamenti concludenti - la volontà di applicare ai dipendenti solo le clausole (o solo alcune delle clausole) rientranti nella parte economico-normativa del contratto collettivo, la risposta al quesito è negativa (in senso conforme, con riferimento a fattispecie analoghe, vedi il parere espresso dal Ministero del lavoro con la nota n. 7573 del 21.12.2006).

A diversa conclusione dovrebbe invece giungersi ove il datore di lavoro avesse aderito integralmente alla disciplina contrattuale di categoria. In questo caso infatti si dovrebbe ritenere vincolato anche alla parte "obbligatoria", con la conseguente assunzione di responsabilità nei confronti del dipendente che non avesse potuto beneficiare delle prestazioni garantite dalla cassa.


Fonte: IPSOA

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