In discesa gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo pagate in ritardo. Dal 1° ottobre la percentuale passerà dal 5,7567% al 5,0243%, perdendo quasi 0,75 punti percentuali.
Si tratta di quanto il contribuente ritardatario deve aggiungere al debito notificato, dal giorno in cui gli viene recapitata la cartella e fino al giorno del pagamento, nel caso in cui si lasciasse “sfuggire” i 60 giorni di tempo a disposizione per pagare senza ulteriori maggiorazioni (articolo 30, Dpr 602/1973).

Il nuovo tasso è stato fissato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno, in base alla media dei tassi bancari attivi individuata dalla Banca d’Italia con riferimento al 2010 (in flessione rispetto al 2009), aumentata di un punto.
La maggiorazione è motivata per differenziare le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo a seconda del comportamento del contribuente. In caso di rateazione o sospensione, infatti, il decreto ministeriale del 21 maggio 2009 ha stabilito l’applicazione di un tasso di interesse del 4,5% annuo.


Fonte: Agenzia Entrate

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