Domanda
Qual è la natura del termine concesso dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 98, comma 2, l.fall. (rito "intermedio"), per la notifica al fallito del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza?

Risposta
Al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 98, comma 2, l.fall., già nel testo originario, per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, doveva attribuirsi natura ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determinava l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore compariva e dimostrava di aver svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.

Ora, non vi sono ragioni per attribuire una diversa qualificazione al medesimo termine, nella disciplina risultante dalla modificazione della legge fallimentare operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, laddove prevede (nel testo anteriore al decreto n. 169/2007) che il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito.

Anche in tal caso, pertanto, e con specifico riferimento all'omessa notifica al fallito, è da ritenere che l'inosservanza del termine non renda inammissibile l'opposizione, restando sanata se alla nuova udienza fissata dal giudice l'opponente dimostri di avere provveduto all'adempimento prescritto nel termine che a tal fine gli era stato assegnato.


Fonte: IPSOA

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