Il Ministero del Lavoro informa che la comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” va fatta entro il 31 luglio 2011, mentre quella sull’esecuzione del lavoro notturno è fissata al 30 settembre 2011.
Con circolare n. 15/2011, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il termine per effettuare la comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”, inizialmente fissato al 25.6.2011, è prorogato al prossimo 31 luglio 2011, attese le difficoltà applicative della disposizione.

La comunicazione va fatta compilando il modello “LAV_US”, che sarà disponibile dal prossimo 21.6.2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it, ed in tale comunicazione nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione.

Da notare che di fatto non si tratta di una vera e propria proroga; in effetti, come la circolare spiega, non sarà solo sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la modulistica entro il 31.7.2011.

Quanto poi alla comunicazione sull’esecuzione del lavoro notturno, la stessa va fatta utilizzando il modello “LAV_NOT”, che sarà disponibile dal prossimo 20.7.2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it.

La comunicazione in questione è, inoltre, fissata al 30.9.2011 con riferimento all’anno 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 dovrà essere comunicato entro il 31.3.2012.

Anche in questo caso nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione. Infine la circolare si sofferma sul sistema sanzionatorio ricordando che l’omissione delle suddette comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffidabili ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad € 500 (da notare che anche la sanzione ridotta ex art 16 della Legge n. 689/81 è pari ad € 500).

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