Con la Risoluzione n. 65/E del 10 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui comportamenti che contribuenti e depositari devono adottare in caso di variazione del luogo in cui sono conservate le scritture contabili. In particolare, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione del luogo di conservazione dei libri contabili spetta al contribuente e non al depositario, con il quale cessa il rapporto di custodia delle scritture. Quest'ultimo può presentare i modelli di "variazione dati" (AA7 e AA9) solo in presenza di apposita delega.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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