Domanda
Nell'ambito di una convenzione coi servizi per il collocamento dei disabili, è stato proposto alla nostra azienda di assumere, a tempo determinato, un lavoratore con disabilità psichica. A tal fine ci chiediamo se, per la regolarità del contratto, è necessario indicare una causale giustificativa dello stesso

Risposta
Il problema sollevato dal quesito è quello della necessarietà o meno di indicare le causali giustificative del ricorso al contratto a termine - ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro - prevista in generale dalla normativa sul contratto a tempo determinato (art. 1 d.lgs. n. 368/2001), anche nella particolare ipotesi delle convenzioni per l'inserimento dei disabili.

In base alla normativa sul collocamento mirato dei disabili (art. 11 l. 68/1999), gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge stessa. "Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare". "Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".

Si ritiene che l'ipotesi disciplinata dalla normativa sul collocamento mirato rappresenti una deroga rispetto alla normativa generale. Ciò è particolarmente evidente in relazione alla possibilità di estendere il periodo di prova. La deroga è del resto giustificata dalla finalità legislativa di promuovere il collocamento dei lavoratori disabili tramite l'inserimento mirato in un contesto lavorativo adatto e consono alle capacità del lavoratore. In tal senso la normativa si caratterizza per la specialità rispetto alla normativa generale, giustificando così la deroga ai requisiti previsti in generale per il ricorso al contratto a termine (in tal senso cfr. Cass. Sent. n. 13285/2010).

In conclusione, nel caso di contratto a termine con un lavoratore disabile all'interno di una specifica convenzione tra datore di lavoro e servizi competenti, non pare necessario indicare le specifiche ragioni che giustificano l'apposizione del termine ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 368/2001.


Fonte: IPSOA

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