E’ possibile usufruire dei benefici riconosciuti dal ravvedimento operoso anche quando la violazione commessa viene regolarizzata in modo frazionato. Se però intervengono controlli fiscali nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, per la parte di debito residuo non spetta la riduzione delle sanzioni.
E’ l’importante precisazione contenuta nella risoluzione n. 67/E del 23 giugno, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce dubbi interpretativi e problematiche applicative relativi alla possibilità, per i contribuenti, di usufruire dei benefici del ravvedimento nei casi in cui ravvedano quote parti di una determinata violazione, con contestuale versamento, in misura congrua, della sanzione e degli interessi legali, nei termini previsti dalla norma.

In base a una lettura rigorosa della circolare 192/1998, si è infatti dubitato che il contribuente potesse godere della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 anche nell’ipotesi in cui eseguisse, seppur in modo frazionato ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento (versamento di imposta, o parte di essa, con relativi interessi e sanzioni calcolati in misura congrua).

Per dirimere il dubbio, la risoluzione ha preliminarmente operato una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”, escludendo che si possa ritenere il ravvedimento della violazione comunque perfezionato con il versamento della cosiddetta “prima rata” di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro il termine ultimo previsto e che si possa beneficiare della riduzione delle sanzioni anche per i versamenti successivi, effettuati oltre tale termine.
Allo stesso modo, la risoluzione ha escluso che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”.

Relativamente, quindi, alla fattispecie prospettata, il documento di prassi ha chiarito come sia più opportuno parlare di ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto e che tale possibilità, per effetto di una lettura meno rigorosa della circolare 192/1998, allo stato, non sia preclusa.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, comunque, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito versato tardivamente, che non siano intervenuti controlli fiscali e non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento stesso.


Fonte: Agenzia Entrate

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