Domanda
La domanda di recesso dal contratto preliminare di compravendita esercitata dalla parte adempiente, prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, può essere paralizzata dall'esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto a norma dell'art. 72 l.fall.?

Risposta
Recentemente la Corte di Cassazione, occupandosi di un caso del tutto simile, ha dato risposta negativa alla questione.

I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato che, in tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore la volontà di recedere dal contratto e incamerare la ricevuta caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., e promossa prima del fallimento del promissario tradens domanda giudiziale diretta alla declaratoria della legittimità dell'avvenuto esercizio del mezzo di autotutela per reagire all'altrui inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, il sopravvenuto fallimento di quest'ultimo preclude al curatore di paralizzare, attraverso l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72, comma 2, l.fall., l'emissione di una sentenza opponibile alla massa dei creditori che, accogliendo la domanda del promittente, accerti con effetto ex tunc l'intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali.

La soluzione poggia sul fatto che il diritto di recesso del contratto è un atto di autotutela recettizio i cui effetti si producono automaticamente nel momento in cui esso giunge a conoscenza del destinatario, e la pronuncia del giudice al quale la parte si rivolge per far constatare l'esercizio del recesso contro le altrui contestazioni ha natura meramente dichiarativa.


Fonte: Agenzia Entrate

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