I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione
con il modello 730, usufruendo dell’assistenza del proprio datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione.
In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf ), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri o periti commerciali, esperti contabili).

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative
e contratti di lavoro a progetto);
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
• alcuni dei redditi “diversi”;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi “diversi” e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche.

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:
• è molto semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli;
• non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate; a questo adempimento ci pensa il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
• si ottiene l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
• se sono dovute delle somme, invece, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Il modello 730 può essere utilizzato anche:
• da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se nei confronti di questi ultimi sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello;
• dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa; tuttavia, il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Oltre a coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello UNICO Persone Fisiche):
• i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, i lavoratori domestici);
• chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
• chi non ha la residenza in Italia nell’anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell’anno di presentazione della stessa;
• i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi o a un Caf oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale.
È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Per i contribuenti che presentano il modello 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) la scadenza è fissata al 30 aprile (per il 2011 posticipata dal Dpcm del 12 maggio 2011 al 16 maggio), mentre chi si rivolge a un intermediario (Caf o professionista abilitato) può farlo entro il 31
maggio (per il 2011 posticipata dal citato decreto al 20 giugno).
Se presentato al sostituto d’imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.
Quando il modello viene presentato debitamente e correttamente compilato a un Caf o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l’assistenza alla compilazione del modello.
Per il 730 del 2011, inoltre, i Caf o i professionisti possono chiedere un corrispettivo anche quando il contribuente compila l’apposito campo del modello (rigo 13 del quadro F) per richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 2008 e 2009 sulle somme erogate per il conseguimento di elementi
di produttività e redditività o per lavoro straordinario (si veda Parte II cap. 4). In tal caso, infatti, per il calcolo del rimborso il Caf o il professionista deve effettuare una nuova liquidazione per ognuno degli anni interessati.
Ai Caf ed ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l’obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il modello 730:
• al sostituto d’imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
• ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Prima di recarsi al Caf o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:
• il Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d’imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera;
• fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell’anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda;
• altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione
rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l’esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione;
• per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione,
attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
• attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
• ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri,
invece, è sufficiente produrre un’autocertificazione.

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall’intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori
di compilazione o di calcolo.
Qualora si riscontrassero errori bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 “rettificativo” in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:
• presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico;
• presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d’imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso occorre indicare il codice 2 nella relativa casella
“730 integrativo” presente nel frontespizio).
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le somme dovute,
compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

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