Il Collegato lavoro nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, si pone in contrasto con la direttiva europea (dir. 15 dicembre 1997, n.97/81/CE), in quanto discrimina il lavoratore a part-time che, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro
In tema di modifica del part-time nella pubblica amministrazione, dopo le novità introdotte dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010, riveste particolare importanza la recentissima ordinanza del Tribunale di Trento, sezione lavoro, che di fatto ha accolto il ricorso di una dipendente pubblica che era ricorsa avverso due provvedimenti , uno ministeriale , e uno del proprio dirigente del Tribunale dove lavorava, che le avevano revocato l’istituto del part-time.

Si ricorda brevemente che la citata legge n. 183 del 4 novembre 2010 , dopo un lungo dibattito parlamentare, ha previsto tra le altre disposizioni in materia di lavoro, all’articolo 16, che “In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008″.

L'articolo 73 del decreto legge aveva dettato nuove e più stringenti disposizioni in materia di part-time nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possa determinare, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dai singoli dipendenti, un pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione. Si è trattato di una profonda innovazione in quanto la normativa precedente non consentiva il rifiuto della richiesta del part-time ma solo il differimento del suo inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro avesse determinato un grave pregiudizio all'attività dell'ufficio.

L'articolo 16 della legge, di conversione consente ora alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Si tratta degli atti adottati prima del 25 giugno 2008. Tale facoltà deve essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (24 novembre 2010) della citata legge 183/2010.

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