Un contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione. Parti contrattuali: una fiduciaria e clienti italiani non imprenditori. Oggetto del contratto: la gestione amministrativa di beni di natura finanziaria detenuti all'estero.
Domande: quale trattamento fiscale applicare ai redditi di capitale e ai redditi diversi derivanti dalle attività finanziarie amministrate senza intestazione e, per questi ultimi, è possibile avvalersi del cosiddetto "regime del risparmio amministrato"? E, ancora, quali obblighi ai fini del monitoraggio fiscale?

Con la risoluzione n. 61/E del 31 maggio, l'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo le norme di riferimento e avvalendosi di suoi precedenti chiarimenti, ha risposto così.

Mandato senza intestazione, ok al risparmio amministrato
La fiduciaria può assumere le vesti di sostituto d'imposta e applicare l'imposta sostitutiva (articolo 6, Dlgs 461/1997) sui redditi diversi di natura finanziaria soltanto sulla base dell'esistenza del rapporto di amministrazione, mentre non risulta necessaria l'intestazione dei depositi esteri. Affinché tutto sia in regola, però, nel contratto devono essere specificati gli obblighi di comunicazione, da parte del contribuente, e di rendicontazione, a carico della fiduciaria. Inoltre, la società è sostituto d'imposta anche per i redditi di capitale.

Il "monitoraggio" punta la fiduciaria
In relazione all'ultimo dei quesiti, l'Agenzia ha ribadito quanto precisato nella circolare 6/2010, e cioè che per le attività amministrate da società fiduciarie non c'è monitoraggio.
Infatti, il "rimpatrio giuridico" di attività finanziarie detenute all'estero, gestito da un intermediario residente, non soggiace alle regole del monitoraggio fiscale quando, in base al contratto, la fiduciaria è chiamata a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni secondo le istruzioni impartite dal contribuente.

La stessa società è tenuta ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, quando le ritenute sono applicate a titolo d'acconto o non sono previste, a effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello 770.

Quindi, per tutto il periodo di durata del contratto, non sussistono obblighi di monitoraggio fiscale per il contribuente (non tenuto alla compilazione del modulo RW), mentre la fiduciaria deve segnalare all'Anagrafe dei rapporti la propria attività, questo in quanto agisce come se fosse la vera intestataria dei conti. Gli obblighi di comunicazione sussistono perché, nel caso in esame, il rimpatrio esula dal circuito degli intermediari residenti.


Fonte: Agenzia Entrate

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