Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del “non profit” e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.
Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell’anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio “di cassa”).

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.
È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.
La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall’articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi
versati nell’anno d’imposta.

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente
versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l’anno. In sostanza, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate
a favore dei soggetti di seguito elencati:
• Onlus;
• associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale;
• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

I titolari di reddito d’impresa possono dedurre da tale reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell’Aquila tramite gli enti individuati dal decreto del Prefetto dell’Aquila del 5 maggio 2009.
Tali enti sono i seguenti:
• Onlus;
• fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali e di categoria.

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo “contributi a favore del non profit”).
L’elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).
Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle Ong:
• deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;
• detrazione d’imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all’importo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.
In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:
• dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
• dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
• dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
• della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
• dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
• della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
• dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali.

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:
• università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della legge 388/2000;
• istituzioni universitarie pubbliche;
• enti di ricerca pubblici, o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compreso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
• gli enti parco (compresi quelli nazionali e regionali).

Tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche possono essere ricondotte anche le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010).

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.
Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà dell’importo.
Non sono deducibili gli importi corrisposti in un’unica soluzione al coniuge separato.

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).
Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:
• le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
• le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell’ammontare complessivo, dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2010, modello 730/2011 o UNICO Persone Fisiche 2011, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2015.


Fonte: Agenzia Entrate

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