Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con l'Informativa n. 47 dell'8 giugno 2011, fornisce agli Ordini territoriali le linee guida per uniformare i comportamenti quando un cittadino straniero comunitario o un italiano abilitatosi all'estero richiedono il riconoscimento del titolo per esercitare, temporaneamente o stabilmente, come commercialisti in Italia. Gli Ordini devono attenersi scrupolosamente agli obiettivi della Direttiva 2005/36/Ce e del D. Lgs n. 206/2007. Il sistema distingue tra “libera prestazione di servizi” in cui a decidere è il Ministero della Giustizia e la “libertà di stabilimento” dove sempre il ministero della Giustizia è chiamato a riconoscere la qualifica professionale, ma l'iscrizione all'Albo richiede il superamento da parte del professionista estero della prova attitudinale.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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