Ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto gli articoli 4, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, della VI direttiva n. 77/388/Cee del 17.5.1977, e gli articoli 4 e 19 del Dpr n. 633 del 1972, ritengono del tutto irrilevante la mera qualità soggettiva di società commerciale del contribuente, laddove l’operazione passiva, per le modalità con le quali è compiuta e per le condizioni soggettive e oggettive che caratterizzano l’atto di acquisto, non possa ricondursi allo svolgimento dell’attività d’impresa della stessa società, o perché non strumentale alla realizzazione delle operazioni attive contemplate dall’oggetto sociale, o perché non riferibile all’attività d’impresa in quanto difettano i requisiti di riconoscibilità dell’effettivo svolgimento di una siffatta attività economica.

Sentenza n. 3452 del 14 febbraio 2014 (udienza 3 giugno 2013)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Olivieri Stefano
Iva – articoli 4 e 19 del Dpr n. 633 del 1972 – Sesta direttiva n. 77/388/Cee del 17.5.1977 – Detrazione – Requisiti

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