Il gratuito patrocinio è ammesso per le cause davanti alla commissioni tributarie? L’ammissione vale per ogni grado del processo?

Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio), nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo, ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio.
Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso ai non abbienti per ogni fase e stato del processo e davanti a ogni giurisdizione: quindi innanzi ai Tribunali, alle Corti d’appello, alla Corte di cassazione, ai Magistrati e ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato, alle Commissioni tributarie e alla Corte dei conti.
Si precisa che la condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito è il possesso di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; in tal caso, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, si deve tener conto del reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione, quale definito dall’articolo 3 del Tuir, e anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva.
L’articolo 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.
Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle predette condizioni reddituali, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, può essere revocata l’ammissione al patrocinio gratuito.
E’ compito dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria territorialmente competente verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top