Obiettivo prioritario immutato: riduzione dei processi; non altrettanto le vie per raggiungerlo. Ai più datati strumenti deflativi, in grado di diminuire il ricorso al contenzioso tributario, si sono aggiunti, infatti, il nuovo istituto della mediazione tributaria e gli incentivi per la chiusura delle liti fiscali minori.
Su queste basi si incardinano gli indirizzi operativi per la gestione del contenzioso 2012, forniti con la circolare 22/E dell’11 giugno che, in linea generale, conferma le strategie messe in campo nell’ultimo quadriennio tese a ottenere una corretta ed efficace difesa in giudizio degli interessi erariali, attraverso il miglioramento degli esiti e la conseguente crescita del gettito. Il tutto si traduce nel progetto “Qualità del contenzioso tributario”.

Obiettivi inediti
È la prima apparizione per il nuovo indicatore denominato “Esame istanze mediazione”, nato in seguito all’introduzione dell’obbligo di presentare, prima di ricorrere in Commissione tributaria, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile, alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso, un’istanza di “reclamo” e, eventualmente, una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o “mediare”.
Ebbene, nella circolare, il nuovo indicatore mira a garantire l’analisi sistematica ed effettiva delle domande di mediazione e la tempestiva conclusione dei procedimenti, sia positiva (accoglimento) sia negativa (rigetto). Il traguardo è stato prudenzialmente fissato al 90 per cento. Va comunque detto che, in quanto la procedura della mediazione si esplica in una fase amministrativa e non processuale, si tratta di un obiettivo strumentale, indirizzato ad abbattere i volumi del contenzioso.

Obiettivi tradizionali
Il successo in contenzioso tributario passa anche attraverso la sistematica e qualificata partecipazione alle udienze pubbliche, indispensabile nei giudizi di rilevante interesse economico. Ciò significa che laddove sia necessario portare avanti la controversia, è altrettanto importante poter garantire la presenza dei rappresentanti dell'Agenzia per esporre e sostenere le ragioni della pretesa tributaria. Per le liti di valore uguale o superiore ai 10mila euro (prima 5mila – il limite è stato innalzato con la Convenzione triennale 2011-2013), discusse davanti alle Commissioni regionali e provinciali, la percentuale di presenza in aula dell'Agenzia è fissata al 98 per cento.
Confermati anche gli altri indicatori, quello “numerico” che misura la percentuale di decisioni, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e della Cassazione, favorevoli all’Agenzia, in relazione al numero totale di pronunce divenute definitive nell’anno. E quello “per valore” che calcola, invece, la percentuale della somma che, in seguito alla lite, l’Amministrazione si aggiudica, determinata con riferimento all’importo complessivo oggetto di decisioni definitive. La quantificazione sarà a cura delle direzioni regionali delle Entrate, che, a loro volta, incaricheranno le direzioni provinciali.

Nel nome della pace
Illustrando in modo sistematico le linee guida per la gestione del contenzioso tributario nel 2012, la circolare chiama gli uffici a un rinnovato impegno, anche in virtù delle recenti modifiche normative che hanno interessato il contenzioso. Il riferimento è, in particolare, all’avvio della mediazione obbligatoria e alla chiusura agevolata delle liti “minori” pendenti al 31 dicembre 2011. Due novità che guadagnano la scena tra gli strumenti deflativi, mirando, di fatto, a prevenire in partenza le liti con il Fisco o a favorirne la chiusura.
C’è, poi, l’invito allo sviluppo delle professionalità, al potenziamento degli strumenti di monitoraggio/analisi del contenzioso e alla sistematica partecipazione dei funzionari del Fisco alle udienze. Il Fisco schiera, in questo modo, una strategia a tre punte per rafforzare la difesa in giudizio degli interessi erariali, con un occhio di riguardo alle liti più rilevanti dal punto di vista giuridico ed economico.
Agli uffici è richiesto di concludere con tempestività tutti i procedimenti con un atto che assicuri la “giusta imposizione”. Più in generale, le linee operative spingono verso la valutazione del rating (grado) di sostenibilità della lite; raccomandano l’esercizio dell’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti e suggeriscono di valutare attentamente le probabilità che siano accolti l’appello o il ricorso in Cassazione. Stop ai giudizi eccessivamente lunghi: sul punto, le novità introdotte dalla manovra correttiva dello scorso anno (articolo 37 del Dl 98/2011) offrono un’occasione di cooperazione con le Commissioni tributarie per ridurre il contenzioso pendente.

In chiusura, la circolare punta i fari sull’Organo consultivo interno (Oci), istituito presso ciascuna direzione provinciale dell’Agenzia e pronto a entrare in azione fornendo supporto nella valutazione del rating di sostenibilità delle liti e pareri sulle istanze di mediazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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