Domanda
Un consorzio con attività esterna vuole trasformarsi in società consortile. Qual è il quorum deliberativo richiesto? La maggioranza assoluta dei consorziati (art. 2500-octies, comma 2 del c.c.) oppure, ai sensi dello statuto in I convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati e in II convocazione il voto favorevole della maggioranza dei consorziati?

Risposta
La riforma societaria del 2003 (DLgs 6/2003) ha modificato i criteri della trasformazione.

In passato essa era consentita - salvo alcune testuali eccezioni - solo tra tipi societari aventi medesima causa (lucrativa,mutualistica,consortile).

Oggi, invece, tale limite è superato ed accanto alle trasformazioni c.d.omogenee (stessa causa) di cui agli artt. 2500-ter e 2500-sexies, sono previste le trasformazioni c.d.eterogenee (oltre la causa) di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies.

Tali ultime norme consentono che le spa, srl, (e le coop. ex art. 2545 deciec c.c.) possano trasformarsi, fra l'altro, in consorzi, società consortili, fondazioni, etc e viceversa.

Per un verso, quindi, sembrerebbe che la trasformazione che ci occupa sia un "minus" rispetto alla cd trasformazione eterogenea, in quanto tra entità con medesima causa (consortile), dall'altro, invece, sembra essere tale trasformazione ben più invasiva delle trasformazioni eterogenee, e come tale non contemplata, perchè non voluta, nel testo degli artt.2500 septies ed octies che, invece,

- prevedono la trasformazione da consorzi o da soc.consortili in srl/spa e viceversa;

- NON prevedono la trasformazione tra consorzi e società consortili e viceversa.

Con la conseguenza

- per un verso (laddove fosse "invasiva") dell'inammissibilità della trasformazione, in quanto la tipicità dei casi contemplati non consentirebbe l'inclusione di essa fra le ipotesi previste;

- per verso opposto (laddove fosse un "minus") dell'ammissibilità della trasformazione, sostenendosi che, essendovi lo stesso ceppo causale, nulla doveva dirsi; ma si potrebbe obiettare che la medesima causa consentiva la trasformazione nell'ambito di tipi societari non fra un ente non societario ed un ente societario.

Il legislatore del 2003, complicando ulteriormente il tema, ha, improvvidamente, presupposto che le società consortili non rientrassero nei tipi dei Capi V,VI,VII( e perciò ha previsto la trasformazione delle società consortili in società di capitali), laddove invece l'art. 2615-ter le fa rientrare.

In forza di tale ultimo assunto dovremmo far rientrare la nostra fattispecie nel 2500-octies. Ma, anche laddove, per quanto esposto, ritenessimo le trasformazione eterogenea non rientrare in tale norma, ma essere atipica, proprio in quanto non prevista da detta norma (che fra l'altro non prevede neppure la trasformazione da o in società di persone), dovremmo ritenerla ammissibile perchè non violerebbe gli unici due principi che sul tema vuolsi sia meritevoli di tutela: i principi cioè sia del diritto individuale del socio al mantenimento dello scopo sia del diritto alla tutela dei creditori che hanno fatto affidamento in un contesto precostituito di responsabilità dell'ente e dei membri.

Da tale ultimo assunto consegue:

- Unanimità non necessita in quanto nel ns caso lo scopo non muta;

- Efficacia sospesa per 60 giorni ex art. 2500-nonies

Secondo statuto (art. 16 sub d) la competenza residuale ("qualsiasi altro argomento") è dell' assemblea straordinaria con le maggioranza di cui all'ultimo comma.

Secondo art. 2500-octies: maggioranza assoluta

Ritenendo che il 2500-octies non faccia che riportare il testo del 2606 c.c. in tema di consorzi e che in tema di consorzi le previsioni ex lege scattano solo in assenza dei patti consortili (artt.2606 e 2607 c.c.) riteniamo applicabile l'art.16 dello statuto.

Secondo il principio di tutela e garanzia del patrimonio verso i terzi nelle società di capitali (spa/srl sia con scopo lucrativo sia consortile per il rinvio del 2615 ter) di cui agli artt.2465 e 2343 c.c. sia in sede di costituzione che di successivo conferimento il patrimonio deve essere valutato a termini di tali norme. Ritengo quindi necessaria tale preventiva relazione.


Fonte: IPSOA

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