Domanda
Il ccnl Terziario-Confcommercio, prevede all'art. 146, 72 ore di permessi retribuiti per le aziende con più di 15 dipendenti, rispetto alle 56 ore per le aziende inferiori a 15. Non specificando nulla il ccnl, nel computo dei 15 dipendenti si considera indistintamente tutta la forza lavoro, o si debbono effettuare delle esclusioni, o dei riproporziona menti? Se un'azienda dovesse scendere sotto la soglia dei 15 dipendenti, può tornare a rideterminare la spettanza di permessi retribuiti sulla base di 56 ore, oppure restano come diritto acquisito le 72 ore riconosciute ai lavoratori?

Risposta
In merito al quesito richiesto, occorre premettere in primis che, condizione necessaria per una corretta determinazione dell'organico aziendale risulta essere la corretta analisi/interpretazione della nozione di lavoratore "dipendente". L'organico dell'impresa "in linea generale", non è composto da tutte le tipologie di collaboratori dell'imprenditore, ma esclusivamente dai "collaboratori" espressamente indicati dal codice civile (*).

Sono proprio i prestatori di lavoratori subordinati (o, più comunemente, lavoratori "dipendenti") a comporre l'organico aziendale da prendere come riferimento per l'applicabilità o meno di una certa disciplina; restano invece escluse, tutte quelle figure di lavoratori, che pur collaborando in modi più vari con l'impresa, non ne sono parte integrante e che quindi non rientrando nella categoria dei "lavoratori dipendenti" risultano non "computabili" nell'organico aziendale; tra questi:

- i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto/programma, che si caratterizzano proprio per la mancanza di subordinazione nei confronti del proprio committente e la sostanziale autonomia nello svolgimento della propria attività;

- gli associati in partecipazione, che, pur potendo talvolta prestare attività lavorativa secondo le direttive dell'associante, non sono soggetti al vincolo di subordinazione né hanno diritto ad una retribuzione, dovendo invece partecipare agli utili di impresa o dell'affare e, salvo patto contrario, anche alle relative perdite;

- i lavoratori dell'impresa familiare, i quali, salvo che non sia configurabile uno specifico rapporto di lavoro, si caratterizzano per la mancanza di subordinazione e per il particolare diritto al mantenimento in sostituzione di quello alla retribuzione;

- i soci lavoratori, che pur partecipando alla società attraverso una prestazione di lavoro, sono titolari - salvo deroghe - dei poteri sociali e quindi esclusi dal vincolo tipico della subordinazione e dal diritto alla retribuzione proprio dei lavoratori dipendenti.

In merito al caso specifico richiesto dal lettore, per quanto concerne l'articolo 146 del Ccnl commercio citato, con particolare riferimento ai permessi retribuiti, si conferma che il monte ore previsto, dovrà prendere a riferimento l'organico "completo" dei lavoratori "dipendenti" al momento" (complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15" dipendenti" e 72 ore per aziende con più di 15 "dipendenti"). Nel contratto di settore, si fa esplicito riferimento all'applicazione della disciplina contemplata dall'articolo citato, anche per il personale Quadro e il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale).

Il presente C.C.N.L. del commercio, annovera e include nel proprio "organico" (disciplinandoli in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale) i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato. Risultano inoltre compresi nel computo (e quindi nell'organico aziendale di riferimento della disciplina di cui all'art. 146): gli apprendisti, che hanno diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio; i lavoratori part time , per i quali il ccnl di settore prevede il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti.

Per quando riguarda l'ulteriore richiesta riguardante l'impatto della variazione della "forza aziendale" (sopra o sotto i 15 dipendenti) e quindi sulla correttezza o meno di rideterminare la spettanza dei permessi retribuiti, si conferma la possibilità di variazione del numero di ore di permessi a seconda del cambiamento di organico "del momento". L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha confermato, infatti tale principio stabilendo che alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi; negata quindi la possibilità per il lavoratore, di pretendere la condizione "più favorevole" (monte ore permessi di 72 ore), nonostante l'avvenuto cambiamento di organico aziendale, adducendo tale diritto come ormai acquisito.

Il contratto individuale non può non rimanere esposto alle modificazioni anche sfavorevoli che si realizzano a livello della fonte collettiva ; non vi sono insomma diritti "acquisiti" per il futuro (**).

(*) Art.2086: "l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" ("lavoratori subordinati"), ovvero coloro che si obbligano "mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

(**) Sono fatti salvi, altresì diritti individuali già maturati (cioè dei quali si è completata in concreto la fattispecie acquisitiva (ad es. i diritti retributivi per prestazioni lavorative già svolte).


Fonte: IPSOA

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