In materia di “frodi carosello”, fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o più società filtro (buffers) – il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale. Pertanto, in applicazione del principio della indetraibilità dell’imposta in caso di operazioni fraudolente, sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del DPR n. 633 del 1972, art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (Cass. n. 867 del 2010).

Sentenza n. 9107 del 6 giugno 2012 (udienza 13 marzo 2012)
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Adamo Mario - Est. Botta Raffaele
IVA – Frodi carosello – Conoscenza della illiceità dell’operazione – Indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti

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