Domanda
In un rapporto di affiliazione commerciale (franchising) qual è il soggetto che presenta la SCIA o la richiesta di autorizzazione al Comune competete per avviare l'attività?

Risposta
Il contratto di franchising, ai sensi della L. 06-05-2004, n. 129, è stipulato sempre fra due soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti. Detto questo occorre anche chiarire che il franching non riguarda solo il commercio al dettaglio ma può riguardare qualunque ambito di attività economica, si vedano ad esempio i servizi finanziari o immobiliari.

Se trattasi di attività sottoposta a SCIA come il commercio al dettaglio sarà il franchisee (affiliato) che dovrà presentare al Comune competente la necessaria documentazione per l'avvio attività. In altre parole è il soggetto che svolge materialmente l'attività commerciale al dettaglio che avrà l'onere di presentare la SCIA. Il franchisor (affiliante) resta un produttore/fornitore giuridicamente indipendente. Il fatto che l'unità locale del franchisee sia identificata nel franchisor per via dell'uso delle insegne e dei marchi non significa che l'azienda esercente sia di proprietà dello stesso franchisor.

Il franchisee è comunque indipendente dal franchisor e si assume il rischio di impresa. Nel contratto di franchising molte sono le condizioni a favore del franchisee che deve poter fare affidamento sull'effettivo reintegro del capitale investito. Si veda, in particolare, l'art. 4 della L. 06-05-2004, n. 129.

Sempre a tutela dell'affiliato, la Giurisprudenza ha chiarito che anche nei contratti preliminari devono essere riportati gli stessi elementi che la legge prescrive siano contenuti nel contratto definitivo a pena di nullità. Si veda il Trib. Genova, 15 gennaio 2008.


Fonte: IPSOA

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