La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8.805 depositata venerdì 1° giugno 2012, ha affermato che, se al contribuente viene rilasciata da parte dell’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, tale attestazione libera il contribuente dagli eventi relativi all’invio. Di conseguenza, in caso di contestazione di omessa presentazione della dichiarazione per invio non regolare, risponde solo l’intermediario e non anche il contribuente. La prova della presentazione è, infatti, data dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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