Domanda
Sussiste una differenza degli effetti giuridici se il conferimento d'azienda avviene in una società di capitale o una società di persone? E a partire da quale momento decorrono gli effetti del conferimento: data di iscrizione nel Registro delle imprese o data di stipulazione dell'atto?

Risposta
Il conferimento è strutturato come una cessione di azienda, anche se sussistono due principali differenze riguardanti la contabilizzazione nell'attivo del conferente, a titolo di corrispettivo del trasferimento di azienda della partecipazione nella conferitaria, e le finalità che possono essere diverse dal realizzo dell'azienda (per esempio, la ristrutturazione del gruppo).

Infatti, il conferimento di azienda consiste nel effettuare il passaggio di un complesso aziendale da un'entità a favore di un'altra, giuridicamente, distinta dalla prima, che quando coinvolge solamente il complesso aziendale può, in concreto, generare una cessione o un conferimento d'azienda (in caso contrario, si avrebbe una fusione o una scissione societaria).

Ai fini procedurali, per procedere all'individuazione del momento da cui far iniziare la decorrenza degli effetti giuridici del conferimento di azienda, è necessario operare una distinzione circa la natura del soggetto conferitario (società di capitale o società di persone).

Infatti, nell'ipotesi in cui il soggetto conferitario è una società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata, etc.), l'esistenza del soggetto è condizionata, per attivare la cosiddetta pubblicità legale con efficacia costitutiva, dall'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Pertanto, se il conferimento dell'azienda o del complesso o ramo aziendale, avviene in sede sia di costituzione di una nuova società di capitali, sia di aumento di capitale sociale, gli effetti giuridici dell'operazione di conferimento, a norma degli artt. 2331, comma 1, e 2436, comma 5, c.c., si devono necessariamente far decorrere dalla data dell'iscrizione dell'atto nel Registro dell'imprese, in quanto la data di formazione dello stesso, che per evidenti motivi è antecedente, non esplica alcun tipo di effetto, specialmente nei riguardi dei soggetti terzi.

Analoga puntualizzazione risulta evidenziata nella circolare dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2007, n. 16, che dopo aver puntualizzato che per le operazioni di conferimento:

- il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in contabilità dal conferitario a seguito del conferimento ricevuto;

- in deroga alla neutralità sancita dall'art. 176 del Tuir, il soggetto conferitario non "subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo", ma vedrà riconosciuti anche ai fini fiscali i maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell'avviamento emergenti a seguito del conferimento;

- l'effetto di rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti per il conferitario si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti ed avrà riflesso sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate nei limiti temporali previsti;

precisa che in relazione ai conferimenti d'azienda la decorrenza degli effetti giuridici coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.

Nel caso, invece, che l'operazione di conferimento avvenga in seno ad una società di persone, per le quali l'eventuale difetto di iscrizione presso il Registro delle imprese sia dell'atto costitutivo, sia dell'eventuale successivo atto modificativo, non genera l'inesistenza del soggetto societario, ma solamente il c.d. "stato di irregolarità", con la conseguenza, quindi, che gli effetti dell'operazione in argomento si rendono effettivamente operativi dalla data di stipulazione dei singoli atti.


Fonte: IPSOA

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