Al primo comma dell’articolo 85 del Tuir, sono elencate le tipologie di corrispettivi, indennità e contributi che vengono considerate ricavi. Nel secondo il comma dello stesso articolo, poi, è scritto che “si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa”.
Cosa si intende, però, per destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa?
Cosa succede, per esempio, quando l’esiguità del prezzo di vendita è dovuta a particolari finalità dell’operazione legate, ad esempio, a interessi di assetto societario e non connessi all’attività tipica dell’impresa?

Il caso più frequente è, infatti, quello del trasferimento dei beni, dettato non dalla volontà di realizzare il massimo prezzo consentito dal mercato, bensì dalla necessità di estromettere i beni immobili da una società per farli confluire in un’altra, prima di cedere parte delle quote della prima società a terzi, nuovi soci.
La scelta del prezzo fuori mercato è del resto, in tali casi, possibile grazie al fatto che la cessione degli immobili non avviene, di solito, nei confronti di un terzo “estraneo”, ma di altro soggetto societario riconducibile alla stessa compagine.
Come conseguenza, si assiste quindi a un trasferimento di beni tra società riferibili a identici proprietari, che non hanno alcun interesse a determinare il prezzo di vendita in base all’andamento del mercato, tanto meno in un caso in cui tale trasferimento non avviene per finalità di impresa.
E’ chiaro, infatti, in queste ipotesi, che la vendita ha il solo obiettivo di estromettere i beni immobili dal patrimonio aziendale, e quindi finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in quanto nemmeno rivolta al “mercato”.

Appare allora evidente come debbano essere applicate le disposizioni sopra citate, previste dall’articolo 85 del Tuir, in base al quale “si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.
Laddove il valore normale a cui fa riferimento la norma è quello disciplinato dall’articolo 9, comma 3, Tuir, da intendersi come “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi …”.

A smentire le eccezioni, che di solito si rinvengono nei ricorsi contro tali tipi di accertamento, è opportuno ricordare come:
non è vero che le scelte imprenditoriali non siano sindacabili da parte dell’Amministrazione
l’estraneità alle finalità dell’impresa non si realizza solo in caso di cessioni gratuite, ma anche in caso di negozio misto, vendita e donazione, con corrispettivo assolutamente fuori mercato
non è vero che all’ufficio sia precluso un sindacato sull’entità del prezzo fissato nella compravendita, dato che è appunto la norma applicata che, laddove venga dimostrata l’estraneità alle finalità imprenditoriali, consente la deroga al criterio del prezzo con prevalenza del criterio del valore di mercato
non è vero che tale preclusione di sindacato sull’entità del prezzo sia tanto più forte nel caso di imprese appartenenti allo stesso gruppo sociale, dato che è proprio in questi casi che il prezzo può essere deliberatamente fuori mercato (come, per esempio, anche la logica del transfer pricing dimostra).

Ma la questione merita ulteriore approfondimento.
Il prezzo di cessione nei casi in esame è senz’altro un prezzo fuori mercato e avviene senz’altro nell’ambito di una destinazione del bene aziendale a finalità estranee all'impresa, identificabile, come detto, con la figura giuridica del negozio misto della vendita cum donatione.
Se la cessione, del resto, avvenisse a titolo meramente gratuito, sarebbe semplicemente differente l’importo della maggiore imposta, quantificato rispetto a zero e non, ma la finalità estranea (e quindi il presupposto per l’accertamento) sarebbe sempre la medesima.

L’ufficio con tali tipi di accertamenti, quindi, non sindaca la legittimità dell'atto di compravendita come strumento elusivo, ma ne afferma soltanto l’estraneità alle finalità imprenditoriali e applica, pertanto, il diverso metodo (legalmente determinato) di quantificazione dei ricavi.
Essendo, inoltre, in questi casi, il corrispettivo convenuto in atti ritenuto reale (presupposto questo per la stessa ripresa a tassazione, dato che, laddove non venisse considerato reale, la contestazione sarebbe ben diversa), si viene a configurare una transazione antieconomica, che trova giustificazione e presupposto proprio nel fatto che il bene resta nella disponibilità dei medesimi soci, laddove, come detto, lo scopo “tipico” di queste operazioni è appunto quello di estromettere gli immobili dalla società prima della cessione a terzi delle quote societarie.

L’operazione, quindi, è sostanzialmente assimilabile a un’assegnazione di beni al socio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non vi è in realtà una compravendita, ma un trasferimento di beni o servizi dall’attività imprenditoriale al consumo personale e non si ha in concreto alcuna cessione (Cassazione, sentenza 12322/2006).
Vero è che il valore di un bene è il risultato del punto di incontro tra domanda e offerta in un mercato libero.
Vero è che le parti, nell’ambito della loro libera attività imprenditoriale, possono pattuire un prezzo diverso da quello di mercato.
Ben può essere, quindi, che il risultato di una effettiva trattativa commerciale sia la definizione di un prezzo diverso da quello che il mercato avrebbe altrimenti stabilito.
Ma, nei casi in esame, mancano proprio queste caratteristiche:
non vi è effettiva trattativa commerciale tra le parti, che sostanzialmente coincidono
non vi è trattativa nell’ambito di un’attività imprenditoriale
e non c’è trattativa nell’ambito di un’attività imprenditoriale perché lo scopo non è la compravendita dell’immobile, nell’ambito di tale attività imprenditoriale, ma la sua estromissione dal complesso societario per ragioni estranee all’attività tipica dell’impresa.
In particolare, ai fini fiscali, è la legge a stabilire che, sussistenti tali presupposti (finalità estranee all’attività imprenditoriale), i ricavi vadano commisurati non sulla base del prezzo, ma sulla base del valore di mercato.

Nell’ambito del reddito d’impresa, peraltro, le ipotesi in cui il valore normale deve essere utilizzato come base imponibile sono soltanto quelle che non vedono coinvolte operazioni con economie terze, o che riguardano comunque ipotesi di autoconsumo (come appunto la destinazione di beni o servizi a finalità estranee all’esercizio d’impresa).
Secondo quanto, infatti, stabilito anche dalla Corte di giustizia, con la sentenza dell’8 maggio 2003, procedimento C-269/00, nel concetto di “destinazione … ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione” rientra anche l’utilizzo dell’immobile aziendale per fini privati (quali senz’altro, come nel caso in esame, quelli legati agli equilibri dei nuovi assetti societari), con fuoriuscita del bene dalla sfera del complesso aziendale.


Fonte: Agenzia Entrate

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