Può procedersi ad accertamento induttivo dei redditi d'impresa DPR n. 600 del 1973, ex artt. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e DPR n. 633 del 1972, art. 54, (l'invocato art. 55 dello stesso decreto non è pertinente, in relazione agli elementi fattuali riportati nel ricorso e desumibili dalla sentenza), anche in caso di contabilità formalmente regolare sempre che l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. In tal caso, spetta al giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, ed il relativo giudizio è impugnabile per cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o illogicità della motivazione che lo sorregge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. n. 9784 del 2010).

Sentenza n. 8624 del 30 maggio 2012 (udienza12 aprile 2012)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Accertamento induttivo – Presunzioni c.d. semplicissime – Comportamento del contribuente – Contabilità inattendibile

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