Aree fabbricabili assoggettate all'IMU.
Domanda
Quando il Comune attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile deve dare comunicazione al proprietario del terreno?
Risposta
Quando ad un terreno viene attribuita la natura di area fabbricabile il Comune deve dare comunicazione al proprietario.
Le aree fabbricabili sono assoggettate all'IMU, in tal senso il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22-12-2011 n. 214.
In base alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504, la base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il contribuente, ai fini della determinazione della base imponibile in materia di aree fabbricabili, deve tener conto degli elementi innanzi visti, individuati ai fini della quantificazione del valore dell'area.
Nel caso in cui un terreno diventa area edificabile occorre che al proprietario venga data apposita comunicazione. A questo riguardo l'art. 31, comma 20, della L. 27-12-2002, n. 289, dispone che "I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".
In sostanza, la norma ha il fine di fornire le garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente assurte a principio generale dell'ordinamento tributario ad opera dell'art. 6 della L. 27-07-2000, n. 212, che ha stabilito in maniera generalizzata l'obbligo di informazione a carico del Comune, ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione a carico del soggetto interessato.
In merito agli aspetti operativi, si ritiene che l'Ente Locale possa disciplinare autonomamente la procedura adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. Bisogna, comunque, tener presente che, in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area, si applica l'art. 10, comma 2, della L. 27-07-2000, n. 212, il quale, a tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, prevede che "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa ".
Fonte: IPSOA
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