L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012, ha precisato che l’acquisto di un parquet di tipo “flottante”, che non necessita, cioè, di collanti per la posa, sconta l’Iva ordinaria (21%). La caratteristica di essere flottante, infatti, non lo rende comunque riconducibile alla categoria dei “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva agevolata al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento.

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