La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'impugnazione presentata dalla Commissione europea contro  la sentenza del Tribunale dell’unione europea del 15 dicembre 2009. Tale sentenza ha disposto l’annullamento degli articoli 3 e 4 della decisione 2005/145/CE. In altri termini, si tratta di due disposizioni normative per le quali l’esenzione di imposta, sul rinnovo della concessione unica, a favore dell’industria elettrica e gas nazionale, non sarebbe compatibile con la normativa europea. Pertanto la commissione aveva chiesto che il rinnovo della concessione fosse soggetto a tassazione.


La sentenza controversa
La società di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica in Francia, nell’aprile del 2004 adiva il Tribunale europeo contro la decisione 2005/145/CE con cui si stabiliva, agli articoli 3 e 4, che  l’esenzione da imposta della concessione per il trasporto e distribuzione dell’energia elettrica costituiva un aiuto di stato e che, in quanto tale, non era da considerare compatibile con le disposizioni in materia stabilite dall’Unione europea. Successivamente la Francia è stata ammessa, dal presidente del Tribunale, a intervenire a sostegno della ricorrente. La pronuncia del Tribunale si basa essenzialmente su una delle motivazioni della società ricorrente. In particolare le misure concesse dalla Francia devono essere considerate in un'ottica di più ampio raggio che vede lo Stato nelle vesti di un investitore privato operante nel mercato. Proprio questa è la logica sfuggita alla Commissione nella decisione controversa e che, invece, secondo i giudici del Tribunale, è la giusta chiave di lettura con cui valutare le misure varate a favore della società di trasporto e distribuzione di energia elettrica. Inoltre, nelle argomentazioni della sentenza impugnata, si fa rilevare che non deve trarre in inganno il fatto che la misura di favore sia stata concessa nella forma di legge. La legge costituisce lo strumento per concedere l'esenzione da imposta, ma ciò non deve far dimenticare che, in tale contesto, lo Stato ha agito come investitore privato.

I motivi della Commissione europea
Secondo la Commissione, il Tribunale nel prendere a riferimento lo scopo perseguito dallo Stato francese, è incorso in un errore di diritto che ha condotto alla errata qualificazione di misura di carattere privatistico quella che, invece, costituirebbe una misura di natura pubblica. Inoltre, il Tribunale nel pronunciare la sentenza non ha accertato se il comportamento dello Stato francese possa essere considerato analogo a quello di un investitore privato. Al contrario proprio la Commissione ritiene che il comportamento dello Stato francese non avrebbe potuto essere tenuto da un investitore privato. Questa, in estrema sintesi, sembra essere la valutazione di fondo su cui si basa la decisione 2005/145/CE controversa.

Sui motivi di impugnazione
Le condizioni necessarie per classificare una misura come aiuto di stato sono stabilite dall’articolo 87 del Trattato CE. Secondo costante giurisprudenza della Corte, tali condizioni non sussistono quando l’impresa pubblica beneficiaria possa ottenere lo stesso vantaggio, in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato. La valutazione deve essere effettuata per le imprese pubbliche facendo ricorso al criterio dell’investitore privato. Nella fattispecie in esame occorre prendere in considerazione unicamente gli oneri e i benefici dello Stato nella sola qualità di operatore privato. Ne consegue che l’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende dalla concessione dello Stato di un vantaggio economico a un’impresa pubblica. I togati europei ritengono corretto l’operato del Tribunale, in particolare, nell’adozione del criterio dell’investitore privato, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione. Pertanto, risulta giuridicamente legittima la pronuncia del Tribunale con cui ha annullato gli articoli 3 e 4 della decisione 2005/145/CE. Infine, i giudici sottolineano che l’esenzione da imposta, concessa sul rinnovo della concessione per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e gas, è un risvolto fiscale di una misura contabile.

La pronuncia della Corte
Gli eurogiudici hanno ritenuto di non accogliere le motivazioni della Commissione alla base della impugnazione della sentenza controversa. Secondo i togati europei è conforme al diritto dell’Unione, l’esenzione da imposta decisa a favore dell’industria di elettricità e gas nazionale sulla relativa concessione unica.


Fonte: Agenzia Entrate

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