Domanda
Un contratto di concessione di vendita prevede un'esclusiva territoriale che deve durare per dieci anni e che riguarda America, Europa e Australia. I risultati sono deludenti nonostante le dimensioni del distributore. Il concessionario non sta ottenendo risultati positivi dal mercato, ma non trovando alcuna giusta causa per dare disdetta deve attendere altri quattro anni per raggiungere la scadenza di dieci anni?

Risposta
Il problema della lunga durata di un accordo di distribuzione è stato affrontato dalla normativa comunitaria dapprima con il regolamento 2790/99 sostituito sucessivamente con il regolamento 330 del 2010.

Il regolamento n. 2790 aveva espresso chiaramente all'art. 5 la contrarietà a una durata ultraquinquennale dei contratti di distribuzione con esclusiva territoriale, prevedendo che i contratti a tempo determinato o con una durata maggiore dovessero ridurre automaticamente la durata dell'esclusiva a cinque anni.

Il successivo regolamento 330 all'art. 5 conferma che " L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni;

b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;

c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti."

La previsione è stata posta a tutela del concessionario che potrà recedere in qualunque momento.

Il fatto che il contratto non contenga alcun riferimento a target da raggiungere per mantenere il contratto, l'esclusiva e l'attuale estensione territoriale non aiuta l'azienda fornitrice.

A parte la fragile eccepibilità del limite quinquennale per i contratti in esclusiva territoriale, il fornitore potrà, benchè debolmente, contestare anche l'inefficienza del distributore sul territorio affidatogli, dato che comunque il distributore dovrebbe documentare un proprio impegno nel territorio affidato. Tale impegno nasce dalla peculiarità del contratto di concessione, che comporta sempre un obbligo del concessionario di attivarsi per vendere i prodotti nel territorio affidatogli.


Fonte: IPSOA

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