All'originario acquirente di un fondo rustico spetta il diritto al rimborso dell'imposta di registro corrisposta sull'atto di acquisto, in quanto, per effetto della sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto, l'originario acquirente viene sostituito ab origine dal soggetto riscattante del fondo. E' a favore di quest'ultimo che si realizza, pertanto, il relativo trasferimento. La sentenza - che accerta tale diritto - deve essere tassata, quindi, secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
L'affermazione è contenuta nella risoluzione n. 64/E del 12 giugno.

Il caso
Il quesito verte sulla spettanza o meno del diritto al rimborso dell'imposta di registro, corrisposta dall'originario acquirente (società) di un fondo rustico in sede di registrazione dell'atto di acquisto, citato in giudizio da un coltivatore diretto, affittuario dell'area agricola, al fine di far valere il proprio diritto di prelazione sul fondo medesimo.
La fattispecie è stata esaminata anche al fine di verificare il regime di tassazione della sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto.

Soluzione
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ripercorre le norme di riferimento in materia di prelazione agraria. In particolare, l'articolo 8, comma 5, della legge n. 590/1965, riconosce all'avente diritto la possibilità di riscattare il fondo dall'acquirente (e da ogni altro successivo avente causa) entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita. Qualora il diritto al riscatto non venga riconosciuto, l'avente titolo può agire in giudizio per il riconoscimento dello stesso.

In ordine alla natura giuridica della pronuncia che decide positivamente sull'esercizio del riscatto a favore del riscattante, nel documento di prassi è richiamato quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14257 del 28 giugno 2011. In tale pronuncia, i giudici hanno sostenuto che l'esercizio del diritto al riscatto non produce l'effetto di risolvere l'originario contratto di compravendita e la contestuale formazione di un nuovo titolo di acquisto, ma "…tende alla sostituzione con effetto ex tunc del titolare del diritto di prelazione nella posizione dell'acquirente del bene attraverso una pronuncia di mero accertamento del già avvenuto trasferimento…".

Ai fini fiscali, la soluzione interpretativa si fonda sul principio che la sostituzione operata dal giudice, con la sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto, al di là della qualificazione giuridica sulla natura costitutiva o dichiarativa di tale sentenza, rende il riscattato del tutto estraneo all'operazione economica, producendo l'effetto di disporre il trasferimento a favore del riscattante ab origine.

Con riferimento alla disciplina fiscale applicabile alla sentenza che accerta il diritto al riscatto, l'Agenzia richiama quanto affermato in un precedente documento di prassi (risoluzione 24 aprile 1987, n. 250247), con il quale era stato precisato - sulla base anche della decisione della Commissione tributaria centrale (decisione n. 359 del 5 febbraio 1982) - "che il primo atto con quelle determinate parti più non sussiste nel mondo giuridico, onde solo il secondo atto costituisce il vero trasferimento e l'imposta non può che far carico esclusivamente ad esso ed ai veri effettivi contraenti, sin 'ab origine', per l'effetto retroattivo del riscatto".

Pertanto, la tassazione va operata solo con riferimento agli effettivi acquirenti (riscattanti) sin dall'origine, che per l'effetto retroattivo del riscatto sono divenuti i veri proprietari.

Nella risposta dall'Amministrazione finanziaria si sostiene, quindi, richiamando anche quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr sentenza n. 12551/2001), che la pronuncia che accerta l'esercizio del diritto al riscatto deve essere assoggettata all'imposta di registro secondo le previsioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, che stabiliscono le regole di tassazione applicabili agli atti giurisdizionali recanti trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Il riscattante potrà, comunque, avvalersi, laddove sussistano le condizioni, delle disposizioni agevolative tributarie previste per i trasferimenti di terreni agricoli di cui trattasi.

Conseguentemente, per evitare la doppia tassazione, l'Agenzia ritiene che sia legittima la pretesa della richiesta di rimborso, da parte della società istante, dell'imposta di registro corrisposta, per la parte eccedente la misura fissa, sull'originario atto di acquisto. Tale pretesa potrà essere fatta valere, dall'originario acquirente, nel termine di tre anni dalla data della sentenza di pronuncia sul diritto di riscatto, di cui all'articolo 8 della legge n. 590/1965.


Fonte: Agenzia Entrate

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