In tema di Iva, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al DPR n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (invito cui l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 471 del 1997 - pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, “medio tempore” maturati) - Cass. n.907/2002, 19161/2003, n.8859/2006

Ordinanza n. 27535 del 19 dicembre 2011 (udienza del 12 ottobre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Di Blasi Antonino
IVA – Liquidazione della dichiarazione annuale – Imposta non versata risultante dalla dichiarazione – Iscrizione a ruolo – Non necessita di avviso preventivo

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