I contribuenti “ex minimi”, cioè le persone fisiche che esercitano attività d’impresa (compresa quella agricola) o di lavoro autonomo e che, pur avendo i vecchi requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi previsti dall’art. 1, commi 96-99, della Legge n. 244/2007, non possono accedervi a seguito delle nuove regole di accesso stabilite dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011, possono usufruire del regime contabile supersemplificato previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo art. 27. In particolare, essi devono versare l’Iva annualmente e sono esclusi dall’Irap, mentre restano gli obblighi di emissione della fattura, di certificazione dei corrispettivi e di presentazione dell’elenco clienti e fornitori (operazioni rilevati ai fini Iva di importo superiore a € 3.000, comunicazione delle operazioni con i Paesi black list, ecc.). E’ quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185825/2011 del 22.12.2011.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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