In un unico modello la dichiarazione Imu e Tasi relativa agli immobili appartenenti agli enti non commerciali, a esenzione totale, parziale o interamente imponibili.
Il via libera definitivo, insieme alle relative istruzioni, con il decreto 26 giugno 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato, in anteprima, sul sito del dipartimento Finanze, prima di acquisire la piena ufficialità con l’arrivo in Gazzetta Ufficiale.

Per questo tipo di organizzazioni si è reso necessario un modello “su misura”, perché i fabbricati da loro utilizzati sono esenti dall’Imu (dal 2012) e dalla Tasi (dal 2014) al 100% soltanto se interamente destinati ad attività senza scopo di lucro: se però l’uso è misto, diventano imponibili i locali e le porzioni di immobili impiegati a fini commerciali. In quest’ultimo caso, inoltre, nell’ipotesi in cui non sia possibile definire fisicamente le parti soggette ai tributi, la tassazione avviene proporzionalmente all’utilizzo no profit, secondo i dati sull’attività svolta forniti nella dichiarazione Imu/Tasi dell’ente non commerciale. La proporzione prende le mosse, ad esempio, dal numero delle personale impiegate e dall’area destinata all’attività istituzionale e didattica. I principi sono quelli definiti dal decreto ministeriale 200/2012.

Il modello ora approvato, quindi, come annunciato dalla risoluzione 1/Df dell’11 gennaio 2013, sintetizza, in un solo stampato, tutte e tre le eventualità.

La dichiarazione è composta da tre fogli: nel primo devono essere inserite le informazioni generiche come avviene per il modello ordinario, nel secondo i dati sugli immobili totalmente imponibili, nell’ultima pagina trovano spazio le notizie relative agli immobili parzialmente imponibili e a quelli esenti per intero.

La dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica (tramite procedura da stabilire con successivo provvedimento) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell’immobile o si sono verificate modifiche rilevanti per i due tributi. Se tutto rimane immutato la dichiarazione non va rinnovata negli anni successivi.

Per quanto riguarda il 2012 e il 2013, il modello deve essere trasmesso entro il prossimo 30 settembre.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top