Indipendentemente dal fatto che si tratti di rimborso o compensazione, i contribuenti Iva, che nel secondo trimestre 2014 hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e intendono recuperarla in tutto o in parte, devono necessariamente presentare il modello Iva TR entro il prossimo 31 luglio. La trasmissione può essere effettuata dal diretto interessato o da un intermediario abilitato.

Per chiedere il rimborso, è necessario possedere determinati requisiti – rintracciabili nell’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), e) e d) del Dpr 633/1972, a cui rimanda la disposizione dello stesso decreto che, a certe condizioni, ammette alla restituzione infrannuale del maggior tributo versato (articolo 38-bis, comma 2) – e, nella maggior parte dei casi, presentare una garanzia patrimoniale. Per i dettagli vedi articolo “Credito Iva trimestrale: ultim’ora per il rimborso o la compensazione” del 29 aprile scorso.

In alternativa al rimborso, chi possiede i requisiti può utilizzare l’eccedenza Iva in compensazione orizzontale mediante modello F24, nel rispetto del nuovo limite di 700mila euro per anno solare, indicando il codice tributo 6037, che identifica il II trimestre.
A differenza del rimborso, la compensazione non richiede alcuna garanzia, ma può essere effettuata solo dopo aver presentato il modello TR. A tal proposito, in relazione alle eccedenze d’imposta superiori a 5mila euro annui (riferite al totale dei crediti trimestrali maturati nell’anno), il Dl 16/2012 (articolo 8, comma 18) ha stabilito l’obbligo di utilizzare tali crediti dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
La compensazione è preclusa, poi, ai contribuenti con debiti superiori a 1.500 euro su ruoli definitivi, scaduti e non pagati.

Infine, vale la pena ricordare che la presentazione della domanda di rimborso sbarra la strada alla possibilità di optare per altre modalità di esercizio del credito.

La scadenza del 31 luglio è inderogabile, cioè le istanze trasmesse dopo non valgono.


Fonte: Agenzia Entrate

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