È consentita la deducibilità del contributo integrativo minimo versato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri?

Sono previsti due tipi di contributi da versare alle casse professionali: quello soggettivo, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e quello integrativo, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo integrativo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile. È invece possibile dedurre dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir) il contributo integrativo minimo (dovuto nell'ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un volume d'affari limitato o pari a zero), qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).

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