La controversia sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia europea, che vede contrapposti due spedizionari doganali all’Amministrazione fiscale olandese, ha ad oggetto la portata del diritto al contraddittorio, così come previsto dal diritto comunitario nell’ambito dei procedimenti amministrativi, e le conseguenze della sua violazione.

I fatti di causa
In sintesi, risulta, dalla descrizione dei fatti di causa, che due diversi spedizionieri doganali, su incarico della stessa società, avevano presentato dichiarazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di merci descritte come “padiglioni da giardino/tende per feste e pareti laterali”.
Gli spedizionieri dichiaravano tali merci alla voce della nomenclatura combinata  “ombrelloni da giardino e simili” e pagavano  i dazi doganali previsti per siffatta voce nella misura del 4,7%.
A seguito di un controllo, le autorità doganali olandesi consideravano tale classificazione inesatta ritenendo che tali merci dovessero essere classificate alla voce “tende e oggetti per campeggio” assoggettata ad un’aliquota più elevata pari al 12,2%. In conseguenza della riclassificazione operata, l'autorità Olandese procedeva a notificare direttamente, senza dar modo agli spedizionieri di esporre il loro punto di vista, intimazione di pagamento per il recupero dei  maggiori dazi.
Gli spedizionieri interessati avevano da prima proposto un reclamo amministrativo, respinto dall'ispettorato delle Imposte, e successivamente presentato ricorso all’autorità giudiziaria olandese competente lamentando la violazione del diritto di difesa ex articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per non essere stati messi nelle condizioni di esporre le proprie argomentazioni prima dell'emissione dell’intimazione di pagamento.
Il ricorso giudiziale, anch’esso respinto in primo e secondo grado, giungeva all’alta Corte olandese Hoge Raad del Nederlanden che riteneva di sospendere il processo rinviando pregiudizialmente alla Corte di giustizia l’interpretazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Le domande di pronuncia pregiudiziale
Queste in sintesi le domande di pronuncia giurisprudenziale poste alla Corte di giustizia:
preliminarmente la Corte olandese, facendo notare come, né il codice doganale comunitario né il diritto olandese, contengano disposizioni procedurali che impongono all’autorità doganale di concedere all’obbligato al pagamento dei dazi la possibilità di manifestare la propria posizione prima della notifica dell’intimazione al pagamento, chiede se il principio del diritto alla difesa, di cui alla Carta dei diritti fondamentali, possa essere applicato direttamente dal giudice nazionale anche in assenza di una previsione normativa specifica;
il giudice remittente domanda, inoltre, se il diritto di difesa debba essere considerato violato anche nel caso in cui il destinatario dell’ingiunzione, pur non essendo stato sentito prima dell’adozione dell’atto lesivo, sia comunque messo in condizione di essere sentito in una successiva fase amministrativa di reclamo-opposizione (come nella fattispecie sottoposta alla Corte Olandese) comunque precedente al ricorso giurisdizionale;
la Corte olandese chiede, infine, di conoscere quali siano le conseguenze riconducibili alla violazione del diritto di difesa e se eventualmente si possa tenere conto del fatto che la procedura non avrebbe avuto un esito diverso anche qualora il contribuente fosse stato messo nelle condizioni di essere sentito.
Le conclusioni della Corte di giustizia
In merito alla prima questione pregiudiziale la Corte, richiamando il principio di diritto già espresso nella sentenza Sopropè, ricorda che “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio è ormai espressamente compreso, in virtù dell’art. 41, paragrafo 2 della Carta nel diritto a una buona amministrazione” e ben può e deve trovare applicazione indipendentemente dal fatto che sia o meno previsto dalla normativa procedurale nazionale o comunitaria.

Le posizioni della Corte sulle tre questioni pregiudiziali
In merito alla seconda questione pregiudiziale, è irrilevante, secondo la Corte, che il contribuente sia posto nella condizione di esprimere le proprie osservazioni, prima di esperire il ricorso giurisprudenziale (all’interno del procedimento di reclamo amministrativo) ma dopo che sia stato emesso l’ingiunzione di pagamento. Questo perché scopo del diritto ad essere ascoltati è garantire a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista prima dell’adozione di qualsiasi atto di imposizione idoneo ad incidere sulla propria sfera giuridica. Infine, con riferimento alle conseguenze ricollegabile alla violazione del diritto al contraddittorio, la Corte sottolinea come siffatta violazione può sì determinare l’annullamento del provvedimento adottato, a condizione però che “in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”. In applicazione di tale principio, la Corte rileva come nei procedimenti principali gli interessati stessi, non contestando la riclassificazione doganale operata dall’amministrazione fiscale, riconoscono che il procedimento non avrebbe avuto un esito diverso anche se fossero stati sentiti prima della decisione adottata. Quest’ultimo punto pare di particolare importanza in quanto, secondo il pensiero della Corte di giustizia, il contribuente ha diritto di essere ascoltato solo se ha qualcosa da dire e il diritto al contraddittorio non può essere invocato come eccezione formalistica senza allegare alcuna difesa nel merito.

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