Pubblicata la circolare 20/E del 4 luglio, con cui l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e all’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2013.
Con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 sono stati revisionati e apportati correttivi a 69 studi di settore e sono stati approvati cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Tali studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
I correttivi hanno riguardato anche gli altri 136 già in vigore, non oggetto di revisione.
Con il decreto del Mef del 24 marzo 2014 sono state, infatti, approvate, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.
Gli studi di settore approvati non si applicano nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate nonché nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Naturalmente, nelle predette ipotesi, risulteranno applicabili i parametri, previsti dalla legge 549/1995.

Aggiornamento delle analisi della territorialità
Tra le principali novità che interesseranno gli studi applicabili a partire dal periodo d’imposta 2013, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulle seguenti modifiche alle analisi della territorialità:
territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili, avente come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. I dati presi in considerazione per l’analisi, riferiti all’anno 2011, sono stati ricavati dall’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, che mira a differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. Anche per questo indicatore, i dati presi in considerazione per l’analisi, sempre riferiti al 2011, provengono dall’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
indicatore livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, determinato a livello comunale, elaborato al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico
indicatore livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, definito allo scopo di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi
indicatore livello delle retribuzioni che prende in considerazione l’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
Indicatori di coerenza
Sono stati confermati, per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2013, parte degli indicatori di coerenza economica già utilizzati per il 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.
Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:
incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi
valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali
mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
È stata, inoltre, prevista l’applicazione dell’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali agli studi di settore evoluti con riferimento all’annualità 2013. Tale indicatore rileva la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la mancata dichiarazione di un corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili. Tale indicatore ha il fine di contrastare i fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e strutturali, nell’ottica di indurre a comportamenti dichiarativi virtuosi.

Revisione congiunturale: i correttivi
I risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2013 tengono inoltre conto di quattro tipologie di correttivi:
modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”
correttivi specifici per la crisi
correttivi congiunturali di settore
correttivi congiunturali individuali.
In particolare, per il periodo d’imposta 2013 correttivi specifici per la crisi, elaborati al fine di adeguare i risultati derivanti dall’applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati, sono previsti per gli studi di settore “VG68U”, “VG72A” e “VG72B” in relazione ai quali è stato realizzato un correttivo connesso all’incremento dei prezzi dei carburanti.

Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore
I risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi “crisi”, applicabili al solo 2013, possono trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2011. Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualità.
Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l’Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente. Inoltre, l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all’accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti. In caso contrario potranno essere utilizzate dall’Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell’azienda.

Principali novità della modulistica
In analogia a quanto già operato con le istruzioni relative ai modelli utilizzabili per il periodo d’imposta 2012, anche per l’annualità 2013 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, T, X, e V, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore. L’intervento mira a appesantire eccessivamente le istruzioni relative ai 205 modelli da utilizzare per gli adempimenti dichiarativi relativi all’annualità 2013, fornendo, in documenti trasversali, le istruzioni per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore.
In particolare, la crisi economica, che ha avuto effetti anche per il 2013, ha comportato la necessità di individuare, analogamente ai periodi d’imposta precedenti, alcuni correttivi in grado di riequilibrare la stima dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle particolari condizioni economiche. Nello specifico è stato quindi predisposto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi per la crisi.


Fonte: Agenzia Entrate

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