Un codice tributo a sfondo sociale, il 79AT. Serve, infatti, a far confluire le somme dovute a titolo di incremento di sanzioni amministrative, per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un apposito fondo dedicato all’occupazione e alla formazione. L’istituzione, arrivata con la risoluzione 70/E del 24 luglio, si è resa necessaria dopo l’introduzione dell’inasprimento sanzionatorio disposta dal Dl 145/2013 (articolo 14, comma 1).

In particolare, la norma in questione ha stabilito l’aumento del 30% delle sanzioni già previste dall’articolo 3 del Dl 12/2002, da comminare “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico…..” e di quelle stabilite dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (comma 4, lettera c) e comma 5, lettera b)) a chi incorre nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Contestualmente, ha provveduto a raddoppiare le penalità (articolo 18-bis del Dlgs 66/2003) per il datore di lavoro che viola le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo, in materia di ferie.

Ad accogliere il nuovo codice tributo sarà il modello F23, che gli agenti della riscossione utilizzeranno per riversare i maggiori introiti al fondo sociale per l’occupazione e la formazione e al capitolo di bilancio dello Stato creato per finanziare misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate a una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, e a iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

79AT occuperà il campo 11 “codice tributo” della delega di pagamento, mentre nei campi 6 e 10 andranno rispettivamente indicati il codice “VXX”, dove XX è la sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente e gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top