La cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, a favore di un Comune, può continuare a beneficiare del trattamento di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) anche se stipulata a partire dall’1 gennaio 2014. L’operazione, infatti, non è riconducibile nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 23 del 2011.
La precisazione è arrivata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68/E del 3 luglio.

Il dubbio riguardava l’applicabilità o meno della norma citata agli atti di cessione, a titolo gratuito, al Comune, di aree con relative opere di urbanizzazione.
La legge 1150/1942 stabilisce, all’articolo 28, che l’autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l’altro, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. È quindi il legislatore a qualificare espressamente queste cessioni come a titolo gratuito

Dal momento che la disposta soppressione delle misure agevolative in ambito Registro (riduzione di aliquota, imposte fisse, esenzione) riguarda esclusivamente gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito, le cessioni ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano a fruire delle misure di favore previste dall’articolo 32 del Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).

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